Il settore vitivinicolo italiano è recentemente stato coinvolto in una serie di interventi del legislatore europeo sull’etichettatura dei vini, ormai efficaci da questo mese (infatti con il decreto ministeriale n. 115268 dell’8 marzo 2024, sono state estese fino al 30 giugno 2024 le proroghe ai termini per l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/2117).
Il Regolamento (UE) 2021/2117 ha apportato modifiche significative al Regolamento (UE) 1308/2013, introducendo l’obbligo di includere la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale nell’etichettatura dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (paragrafi 42 e 80 del Preambolo). Queste informazioni devono essere fornite sia sull’etichetta fisica che in formato elettronico tramite e-label.
Queste regole dovevano essere imperative dal’8 dicembre 2023. Tuttavia, a due settimane dalla scadenza, la Commissione Europea ha pubblicato delle linee guida che concedevano deroghe ai termini di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2117.
Le linee guida permettevano ai vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 di continuare a essere commercializzati con le vecchie etichette fino a esaurimento scorte, anche a causa della complessità percepita nell’implementazione delle nuove etichette.
In Italia era prevista una deroga trimestrale al Regolamento (UE) 1308 del 2013 riguardante le nuove etichette per il vino. Questa deroga, valida dall’8 dicembre 2023 all’8 marzo 2024, consentiva l’etichettatura e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli e aromatizzati con etichette che riportano il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR Code. Tale codice permetteva di accedere alla lista degli ingredienti e ai valori nutrizionali, garantendo una corretta informazione ai cittadini. Successivamente, l’8 marzo 2024, un secondo decreto ha esteso questa proroga fino al 30 giugno 2024. In definitiva dal primo luglio 2024 entreranno in vigore le nuove regole UE sulle etichette.
La Commissione Europea ha chiarito che il QR code che rinvia alle informazioni obbligatorie deve essere accompagnato da una dicitura chiara sull’etichetta fisica, indicando che tali informazioni riguardano gli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Inoltre, e ai sensi dell’articolo 116-bis co.5 (come modificato), il QR code deve indirizzare direttamente alle informazioni specifiche per il singolo prodotto, senza ostacoli come la raccolta di dati personali (data tracking).
Nello specifico, quindi, per le etichette di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione Europea sarà obbligatorio inserire: la dichiarazione nutrizionale (valore energetico, quantità di grassi, quantità di acidi grassi saturi, quantità di carboidrati, quantità di zuccheri, quantità di proteine e infine quantità di sale) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; l’elenco degli ingredienti (solfiti o anidride solforosa, uovo, proteina dell’uovo, derivati dell’uovo, lisozima da uovo o ovoalbumina, latte, derivati del latte, caseina del latte o proteina del latte, regolatori dell’acidità e agenti stabilizzanti, sciroppo zuccherino e sciroppo di dosaggio, gas e gas di imballaggio) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (in conformità all’articolo 119, come modificato con l’aggiunta della lettera h).[1]
Di fatto, il vino e le bevande alcoliche vengono equiparate, in termini di informazioni, a tutti gli altri alimenti commercializzati nell’UE e così come si legge al paragrafo 77 del Preambolo: “I prodotti vitivinicoli aromatizzati e le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli (…) dovrebbero avere lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari”.
Si osservi che la mancata attuazione del Regolamento da parte di chi produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce vini per il consumo a partire dal primo luglio 2024, comporterà in via definitiva e con esclusione di deroghe, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e proporzionali alla violazione (ai sensi del paragrafo 17 del Preambolo e dell’articolo 90-bis).
[1] Si veda FEDERVINO (Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini) in “Dichiarazione nutrizionale e elenco degli ingredienti dei vini”.