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Copyrightability delle opere create con l’AI: a che punto siamo?

Categorie: Approfondimenti
Copyrightability delle opere create con l’AI

Due anni dopo la valutazione preliminare sulle commistioni tra intelligenza artificiale e diritto d’autore, lo U.S. Copyright Office ha pubblicato, lo scorso 30 gennaio, la seconda parte di un rapporto di ricerca intitolato “Copyright and Artificial Intelligence” con specifico riferimento alla cd. Copyrghtability. Il documento analizza il problema della protezione delle opere generate da IA e le implicazioni che derivano dalla loro assimilazione o esclusione dalla normativa applicabile in materia di copyright. In questo articolo, riassumeremo i punti chiave del report e proporremo un’analisi in chiave comparatistica.

L’AI e la Protezione Autoriale: Il Dilemma della Creatività

Le opere create da AI pongono una serie di domande di ordine concettuale che potremmo riassumere con i seguenti interrogativi: se l’opera è generata interamente da un algoritmo senza un apporto umano (o con un apporto umano trascurabile), può essere considerata meritevole di protezione? Qualora sia necessario, invece, un apporto umano, in che misura esso può dirsi significativo?

Il rapporto in commento evidenzia come negli ordinamenti giuridici di common law, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, la creatività umana sia un elemento imprescindibile per ottenere la protezione autoriale.

Dapprima, nel caso divenuto piuttosto celebre, Naruto v. Slater,[1] i tribunali statunitensi hanno escluso la possibilità di riconoscere diritti d’autore a soggetti non umani: in particolare, una fotografia scattata involontariamente da un primate non fu ritenuta proteggibile ai sensi del Copyright Act proprio perché non è stato riconosciuto qualsivoglia apporto umano alla realizzazione dell’opera.

Più di recente, però, la giurisprudenza d’oltreoceano ha elaborato criteri per distinguere le opere derivanti da mera casualità algoritmica e le opere, sempre create con AI, in cui un autore umano ha esercitato però un controllo significativo nel processo creativo. Nel 2023, la U.S. District Court for the District of Columbia è stata il primo tribunale ad affrontare specificamente il tema della copyrightability delle opere generate da IA[2]. Il ricorrente aveva contestato il rifiuto dell’U.S. Copyright Office di registrare un’immagine descritta nella sua domanda come “creata autonomamente da un algoritmo su una macchina”. Confermando il rifiuto, il tribunale ha affermato che il copyright law protegge esclusivamente le opere di creazione umana e che la paternità di quest’ultimo è un requisito fondamentale per accedere alla protezione offerta dal diritto d’autore. Poiché, secondo le dichiarazioni dello stesso ricorrente, egli non aveva svolto alcun ruolo nell’uso dell’IA per generare l’opera, il tribunale ha stabilito che l’apporto umano non era sufficiente a conferire all’opera così creata alcun diritto d’autore. La decisione è attualmente oggetto di appello.Posto, quindi, che la creazione di un’opera con o tramite AI necessiti di un contributo umano, si è discusso se il ruolo di quest’ultimo debba essere meramente istruttivo (ossia limitato a dare input all’AI) o se sia necessaria una vera e propria elaborazione successiva per conferire originalità all’opera.

Un primo approccio – più permissivo – impone di considerare la possibilità che, in futuro, gli algoritmi possano servire alla creatività umana alla stregua di meri strumenti informatici, analogamente a quanto accade con strumenti tradizionali come macchine fotografiche o software di editing grafico. In tal caso, la tutela del copyright dipenderebbe dal livello di controllo esercitato dal creatore umano e non dalla natura autonoma del mezzo utilizzato per generare l’opera.

Un ulteriore approccio indica di considerare l’accesso alla copyrightability nel caso in cui l’output generato dall’AI sia frutto di una forma di collaborazione tra uomo e macchina, aprendo la strada a nuove interpretazioni giuridiche.
In definitiva, l’U.S. Copyright Office riconosce che l’uso dell’IA come strumento nel processo creativo non esclude necessariamente la protezione ai sensi del Copyright Act. Se un individuo utilizza l’AI per la creazione di un’opera dell’ingegno e apporta un contributo creativo percepibile, l’opera risultante può essere protetta. Di contro, le opere create esclusivamente da IA, senza alcun apporto umano, non sono proteggibili dal diritto d’autore.

Il Contesto Normativo Italiano ed Europeo

A livello nazionale, il disegno di legge n. 1066/2024 affronta in maniera significativa il tema della tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. In particolare, il DDL ribadisce la necessità di un approccio antropocentrico: la protezione non si estende alle opere interamente generate dalla macchina, ma solo a quelle in cui l’intervento umano assume un ruolo determinante nel processo creativo. Questo elemento “qualitativo” – che richiede una partecipazione creativa effettiva da parte dell’essere umano – è considerato essenziale per elevare l’opera a oggetto di tutela del diritto d’autore.

A livello sovranazionale, l’UE ha mancato di affrontare la questione della tutela del diritto d’autore con l’emanazione della Direttiva 2019/790 (DSM Directive), in tema di armonizzazione delle norme sul diritto d’autore nel mercato digitale, che non disciplina espressamente la protezione delle opere create da IA. E anche il Reg. 2024/1689 (meglio noto come AI Act) ha mancato di disciplinare il tema.

Nonostante le lacune normative, l’approccio europeo adottato dalla Corte di Giustizia – parimenti a quello americano – enfatizza il ruolo dell’autore umano, come chiarito in diverse sentenze, tra tutte la sentenza Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08), che ha stabilito che un’opera deve essere espressione della personalità dell’autore per essere protetta.

In conclusione

In assenza di un quadro normativo definito, si osserva una crescente tendenza all’adozione di forme alternative di tutela, quali l’utilizzo di licenze aperte (ad esempio, le Creative Commons) e soluzioni contrattuali personalizzate che regolino il rapporto tra sviluppatori, creatori e fruitori. Tale approccio, sebbene innovativo, rischia di generare una frammentazione del sistema di protezione della proprietà intellettuale, con possibili conseguenze negative sia per le imprese che per i professionisti del settore. La mancanza di certezza giuridica, infatti, può condurre a controversie legali e a una concorrenza squilibrata, minando il principio fondamentale della certezza del diritto.

Parallelamente, l’impiego dell’intelligenza artificiale per la creazione assistita apre scenari nuovi e complessi, in cui l’opera si configura come il risultato di una collaborazione sinergica tra l’ingegno umano e l’elaborazione automatizzata. Questa dinamica ibrida solleva interrogativi sulla titolarità dei diritti d’autore e sulla qualità del contributo creativo richiesto all’intervento umano, imponendo una ridefinizione delle tradizionali nozioni di paternità dell’opera.

Il dibattito, dunque, resta attualmente aperto e in evoluzione, evidenziando la necessità di un intervento normativo chiaro che sappia conciliare l’innovazione tecnologica con la tutela dei diritti d’autore. L’Unione Europea si trova di fronte alla sfida di modernizzare il proprio ordinamento giuridico, adeguandolo a una realtà in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nella produzione creativa. In attesa di una regolamentazione specifica, imprese, creativi e operatori del settore sono chiamati a valutare con attenzione le implicazioni legali legate all’uso dell’IA, adottando strategie di protezione alternative – quali accordi contrattuali dettagliati e l’impiego di licenze aperte – e monitorando costantemente gli sviluppi della giurisprudenza e delle future normative.

In prospettiva futura, si auspica una stretta collaborazione tra legislatori, industria tecnologica e comunità creativa, volta a definire regole condivise che valorizzino il contributo innovativo dell’intelligenza artificiale senza compromettere i diritti fondamentali degli autori. Tale sinergia potrebbe rappresentare il primo passo verso una riforma globale del diritto d’autore, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di un’epoca in cui la convergenza tra tecnologia e creatività è sempre più marcata e determinante per lo sviluppo culturale ed economico.

Di Giuseppe Colica e Celestino Quarato

[1] No. 15-cv-04324, 2016 U.S. Dist. LEXIS 11041, at *10 (N.D. Cal. Jan. 28, 2016) (“[Monkey] is not an
‘author’ within the meaning of the Copyright Act”).
[2] Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233 (D.C. Cir. Oct 18, 2023).

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