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01/12

I.G. artigianali e industriali

Categorie: Approfondimenti

Il giorno 01.12.2025 entra in vigore il nuovo Reg. (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che estende a queste categorie di prodotti il regime delle indicazioni geografiche, fino ad ora accessibile solo a prodotti agricoli, alimentari e bevande alcoliche. Come si legge nel regolamento stesso (cons. 5), potranno godere di questo regime prodotti quali “pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli”, ma, almeno in teoria, quasi qualsiasi tipologia: i prodotti artigiani e industriali, infatti, oltre a quelli realizzati interamente o parzialmente a mano, includono anche quelli “realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine” (art. 1 lett. b), il che include gran parte dell’industria manifatturiera.

Nella logica del Regolamento, ciò dovrebbe avere un impatto positivo specialmente sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) rafforzandone la competitività e valorizzando il know-how locale ed i metodi di produzione radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine dei prodotti e tutelandolo contro la contraffazione, specialmente da imitazioni di qualità inferiore, e consentendo un maggior riconoscimento nel mercato. Considerando il tessuto economico italiano, costituito in gran parte di MPMI e di molteplici eccellenze locali, spesso non valorizzate a sufficienza, il Regolamento potrebbe avere un effetto potenzialmente molto benefico per il Paese.

L’ampiezza teorica dei prodotti che potranno accedere a tale regime è, come per le I.G. alimentari e agricole, mitigata dalla necessaria sussistenza cumulativa di tre requisiti (cons 16 e art. 6):

  1. Una origine geografica determinata;
  2. L’attribuibilità a tale origine a qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto;
  3. L’effettivo svolgimento di almeno una delle sue fasi di produzione nella zona geografica delimitata.

Naturalmente, il secondo requisito (il c.d. terroir) si legherà più ai particolari know-how locali che a fattori naturali, come accade, per esempio, per i vini. Questi requisiti rendono evidente che sarà più complesso accedervi per la grande produzione industriale, facilmente delocalizzabile e basata su conoscenze scientifiche avanzate, ma per tale ragione, intrinsecamente “non locali”, e favorirà invece le produzioni artigianali ed i distretti manufatturieri di lunga tradizione.

A cui si aggiunge la necessaria non contrarietà all’ordine pubblico del prodotto (art. 6 comma 2), norma che avrà probabilmente una applicazione molto contenuta, e il divieto di registrazione di termini generici (art. 42).

La tutela concessa (art. 40) è ricalcata sulla normativa relativa alle varie I.G. già esistenti, estendendosi agli usi diretti e indiretti della denominazione non autorizzati per prodotti comparabili o che possa ledere la reputazione dell’I.G. protetta, alle  imitazioni ed evocazioni (anche qualora accompagnate da termini quali “tipo”, “metodo”, “alla maniera” e così via), alle indicazioni false o fuorvianti sui prodotti non tutelati, nonché, in generale, a qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore rispetto all’origine del prodotto. Si noti (art. 41) che, qualora un prodotto complesso incorpori come parte o componente un prodotto coperto da I.G., ciò potrà essere indicato al consumatore anche utilizzando l’I.G., purché tale uso non leda o indebolisca l’indicazione stessa e sia non sia connotato da pratiche commerciali sleali; l’I.G. non potrà però essere usata all’interno della denominazione di vendita del prodotto complesso, a meno che il soggetto che ha depositato l’indicazione non abbia esplicitamente acconsentito.

Venendo alla registrazione dell’I.G., la domanda potrà essere presentata da un’associazione di produttori locali, e, in presenza di certi requisiti volti ad evitare evidenti abusi, anche da singoli produttori (ricordiamo in ogni caso che tutti i produttori di prodotti che rispettino il disciplinare possono utilizzare l’I.G.), oltre che da un’autorità locale e regionale, dietro indicazione delle ragioni del caso.

La domanda di registrazione dovrà essere corredata dal disciplinare di produzione, il quale dimostra il soddisfacimento dei requisiti sopra menzionati ed una certa serie di informazioni (art. 6 lett. a-j) e che i prodotti designati dall’indicazione geografica dovranno rispettare. Oltre a questo, sarà necessario un Documento Unico che rechi le specifiche del prodotto, dell’area geografica delimitata e del nome protetto, e la documentazione relativa al soggetto richiedente e all’autorità designata dallo Stato membro ove la domanda è presentata ad eseguire i controlli di conformità al disciplinare.

La procedura di registrazione comprende due fasi: una prima fase nazionale di fronte ad una autorità designata dallo Stato Membro (in Italia UIBM https://servizionline.uibm.gov.it), soggetta ad una procedura di opposizione nazionale. A seguito di decisione favorevole, ogni Stato Membro potrà concedere una protezione temporanea limitata al territorio nazionale fino alla decisione finale sulla domanda. La seconda fase, a livello europeo, si svolge di fronte all’EUIPO, ed è anch’essa soggetta ad una possibile opposizione, la quale però non può essere attivata dai soggetti che possono presentare l’opposizione durante la fase nazionale (in una evidente logica di gestione efficiente delle opposizioni).  prevista, sempre di competenza dell’EUIPO, anche una procedura di registrazione diretta, che consente di “saltare” la fase nazionale, e che può essere attivata, a seguito di decisione della Commissione, in quegli Stati in cui vi sia scarso interesse generale per il regime della I.G., nonché nel caso di domanda di registrazione di I.G. di Paesi terzi rispetto agli Stati Membri dell’Unione. A seguito di concessione, l’indicazione geografica è registrata in un apposito registro elettronico gestito dall’EUIPO stesso.

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