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28/04

Il nuovo Reg. EU sul design: cosa cambia?

Categorie: Approfondimenti
regolamento eu sul design

di Giuseppe Colica e Sofia Bernardini

Il 1maggio 2025 entra in vigore il Reg. UE n. 2822/2024 che modifica il Reg. (CE) n. 6/2002 sui Disegni e Modelli Comunitari, rendendo la relativa disciplina uniforme rispetto a quella dei Marchi dell’Unione Europea. Il nuovo testo è stato varato nell’ambito del c.d. «Design Package», un pacchetto legislativo che comprende la Direttiva UE 2024/2823 del 23.10.2024 sulla protezione giuridica dei Disegni e Modelli (per il suo recepimento gli Stati membri avranno tempo fino al 9 dicembre 2027) e il Regolamento in parola. Il nuovo quadro normativo rappresenta una significativa modernizzazione del sistema di protezione delle privative industriali, in linea con le nuove tecnologie (ad esempio l’IA, la stampa 3D, il metaverso), le realtà economiche in scala globale e consentirà di liberalizzare il mercato dei pezzi di ricambio a vantaggio dei consumatori e della concorrenza, grazie all’introduzione della c.d. «clausola di riparazione».

Analizziamo di seguito le principali novità.

Terminologia e aspetti formali

Le prime novità riguardano la terminologia. Il nuovo Regolamento verrà rinominato «Regolamento sui Disegni e Modelli dell’Unione Europea» («RDUE») così come il Disegno o Modello Comunitario verrà rinominato Disegno o Modello dell’Unione Europea. Parimenti, il «Tribunale dei Disegni e Modelli Comunitari» diventerà «Tribunale dei Disegni e Modelli dell’UE».

Al pari di quanto avviene già per i marchi registrati (®) e per il diritto d’autore (©), il Disegno o Modello EU sarà rappresentato da una D cerchiata. Tale segno potrà anche essere accompagnato dal numero di registrazione o da un collegamento ipertestuale alla sua iscrizione sul registro. Questa misura è volta a facilitare la commercializzazione dei disegni e modelli registrati, migliorando così la visibilità della loro protezione.

Estensione dell’ambito di tutela

Rispetto a quanto previsto dal testo previgente, il Disegno o Modello includerà anche l’animazione. L’art. 3, par. 1, RDUE, infatti, amplia l’oggetto della tutela facendovi rientrare anche «il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche».

Inoltre, con la nuova formulazione, la definizione di «prodotto» (art. 3, par. 2, RDUE) ricomprenderà anche gli elementi non fisici (si pensi, ad esempio, al design che viene proiettato su uno schermo) e verrà estesa espressamente anche agli «assortimenti di articoli», alla «disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno», agli «assortimenti di articoli», alle «opere», ai «loghi», ai «motivi decorativi per superfici» e alle «interfacce grafiche».

Ampliamento dei diritti conferiti al titolare della privativa

È stato ampliato il novero dei diritti conferiti al design. Infatti, al fine di adeguare la normativa europea agli sviluppi tecnologici – quali, ad esempio, la stampa 3D – e sanzionare condotte illecite prima sguarnite di protezione giuridica, l’art. 19, par. 2, RDUE attribuirà al titolare della privativa europea il diritto di vietare a terzi «la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto» in cui il Disegno o Modello è incorporato o cui è applicato.

Nuove limitazioni

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione incontreranno nuove limitazioni. In particolare, il nuovo art. 20, par. 1, RDUE prevede che diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non potranno essere esercitati contro gli «atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello» – e ciò per agevolare l’interoperabilità dei prodotti – nonché contro «gli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia» al fine di salvaguardare il diritto alla libertà di espressione.

La clausola di riparazione

Diventerà una disposizione permanente, a seguito di un periodo transitorio di otto anni. Infatti, l’art. 20 bis RDUE stabilisce che «non è protetto il disegno o modello dell’UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente (..) al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario». La clausola di riparazione, quindi, consente la riparazione di prodotti complessi, quali, ad esempio, le autovetture, senza violare i diritti di design detenuti sui componenti originali. In questo modo, verrà agevolata la libera concorrenza e verranno ridotti i costi per i consumatori che potranno usare pezzi di ricambio identici agli originali per ripristinare l’aspetto iniziale del prodotto, senza incorrere in atti contraffattivi.

Nuova procedura di deposito

Viene significativamente modificata la procedura di deposito e di esame, per snellire il procedimento e facilitare l’utenza. Tutte le domande dovranno essere presentate direttamente all’EUIPO e non più agli uffici nazionali e la data del deposito sarà definita dalla data del pagamento della relativa tassa (che dovrà avvenire entro massimo un mese dal deposito, al pari di quanto avviene nel caso dei Marchi dell’Unione Europea).

Viene abolita la possibilità di depositare campioni fisici, eliminato il requisito della unità di classe e limitato a cinquanta il numero di Disegni e Modelli per ogni domanda, al fine di facilitare l’esame da parte dell’Ufficio.

La pubblicazione differita non sarà più soggetta al pagamento di una tassa di pubblicazione, imponendo ai titolari di rinunciare esplicitamente ai disegni o modelli qualora non vogliano che la domanda venga pubblicata.

Il mancato pagamento della tassa di differimento al momento del deposito comporterà il rigetto della domanda. Infine, viene uniformato il calcolo del periodo di base per il rinnovo dei Disegni e Modelli dell’UE con quello dei Marchi dell’UE: sei mesi che terminano alla data di scadenza della registrazione (e non più l’ultimo giorno del mese in cui termina la protezione).

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