La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1254/2025, è di recente tornata a pronunciarsi sulla valenza probatoria dei messaggi WhatsApp, attribuendo agli stessi la valenza di “prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat”.
La pronuncia in questione è stata resa nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. In questo contesto, la Corte ha respinto l’eccezione del ricorrente relativa alla presunta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando che i messaggi WhatsApp, al pari delle e-mail, costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Pur essendo privi di firma elettronica, infatti, essi rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.
Con l’ordinanza in questione, è stata altresì esaminato il rapporto tra la valenza probatoria dei messaggi WhatsApp e l’art. 642 c.p.c., relativo all’esecuzione provvisoria. Tale norma prevede che l’esecuzione provvisoria possa essere concessa dal giudice qualora il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore, idonea a comprovare il diritto fatto valere. La Cassazione ha stabilito che un messaggio inviato in una chat di WhatsApp, in cui il mittente riconosce di avere un debito nei confronti del destinatario, equivale a una confessione stragiudiziale e a una promessa di pagamento, con conseguente efficacia vincolante.
Già in passato, il tema della valenza probatoria dei messaggi WhatsApp è stato attenzionato dalla giurisprudenza.
Ad esempio, nei giudizi di separazione e divorzio, i messaggi WhatsApp vengono spesso prodotti per fornire elementi probatori relativi, all’asserita infedeltà coniugale. Con la sentenza n. 11197/2023, la Cassazione ha affrontato il tema della liceità della produzione in giudizio di comunicazioni private acquisite senza il consenso del mittente, evidenziando come i messaggi di testo possono costituire prove documentali a condizione che sia possibile dimostrarne in maniera certa l’origine e l’autenticità.
Con la sentenza n. 39539/2022, la Corte ha rilevato che le riproduzioni meccaniche e informatiche (a cui è possibile ricondurre il messaggio Whatsapp), formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate “se colui contro il quale sono prodotte, non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime”. Sul punto, è granitico l’orientamento giurisprudenziale che stabilisce che per degradare una piena prova a una semplice presunzione sia necessario disconoscerla in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito”, nonché allegando elementi che attestino chiaramente la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
I messaggi WhatsApp, quindi, pur non avendo l’efficacia della scrittura privata di cui all’art. 2702 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime nei termini sopra descritti.
Pertanto, le richiamate pronunce confermano l’apertura della giurisprudenza all’utilizzo della messaggistica istantanea come mezzo di prova nei procedimenti giudiziari. Tuttavia, tale apertura è subordinata alla verifica dell’autenticità e dell’affidabilità del contenuto dei messaggi, nonché al libero apprezzamento del giudice.
Ne deriva la necessità di un’attenta valutazione dell’elemento probatorio, al fine di evitare possibili abusi e garantire un corretto bilanciamento tra esigenze probatorie e tutela della riservatezza delle comunicazioni.