La Paris Local Division dell’UPC, con decisione del 21 novembre 2025, ha rigettato la richiesta di inibitoria in via d’urgenza avanzata dalla ricorrente Merz nei confronti di Viatris, ritenendo insussistente il requisito dell’urgenza ai sensi della Rule 211.4 RoP (rubricato “Order on the Application for provisional measures”). La controversia nasce dall’imminente lancio in Francia del farmaco generico Fampridine Viatris LP 10 mg, potenzialmente interferente con l’SPC FR13C0033 relativo al principio attivo fampridina. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti, la Corte ha rilevato che già il 22 novembre 2024, la procedura amministrativa francese per la determinazione del prezzo e del rimborso del farmaco generico era stata completata. Tale evento, osserva l’UPC, costituiva il momento dal quale Merz avrebbe dovuto percepire l’imminenza della commercializzazione del prodotto generico.
Le misure d’urgenza sono state richieste solo il 31 luglio 2025, cioè più di otto mesi dopo la finalizzazione della procedura amministrativa francese, atto che aveva consolidato l’aspettativa di un imminente lancio del generico.
La ricorrente si difende sostenendo che, l’atto del 10 giugno 2025 – corrispondente alla pubblicazione nel database francese dei farmaci– sarebbe stato il primo atto di contraffazione effettiva. La Corte rileva, invece, che la conclusione della procedura di determinazione del prezzo è l’atto rilevante ai fini della contestazione della contraffazione e che vi sia una mancanza di distinzione ai sensi dell’art. 62.1 UPCA e 211.2 RoP tra violazione imminente e violazione effettiva. Pertanto, il 10 giugno 2025 non poteva costituire il dies a quo da cui computare il termine per l’applicazione di misure d’urgenza, poiché si trattava di un passaggio prevedibile e già implicitamente annunciato dalle fasi precedenti della procedura. Tale dies a quo deve appunto essere considerato il 22 novembre 2024. Quindi, l’inattività di Merz è stata qualificata come “unreasonable delay” (art. 211.4 RoP), con conseguente rigetto dell’istanza.
Sul piano pratico, la decisione conferma che l’art. 211.4 RoP impone al richiedente un dovere di vigilanza particolarmente elevato, specialmente nel contesto del lancio di un farmaco generico. La sentenza in commento, nell’ambito del diritto UPC, segnala come l’urgenza debba essere valutata con riferimento alla conoscenza dell’imminente contraffazione, non ad una violazione effettiva. Ciò sembra essere tanto più vero quando – come nel caso di specie – la validità del titolo è già stata indebolita da precedenti decisioni sfavorevoli nei vari Stati Membri, come la revoca del brevetto di base in Germania per difetto di attività inventiva. Infine, la Corte chiarisce che il rigetto per la mancata prontezza nel richiedere la procedura non viola il diritto di accesso alla giustizia, poiché non preclude un’eventuale azione ordinaria di merito.