Con la recente pronuncia n. 988/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado lombarda rimarca un principio che va considerato ormai consolidato: una società di capitali, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, non può essere disconosciuta e riqualificata in società di fatto se non ricorrono — ed è onere dell’Amministrazione provarli — tutti i presupposti propri di tale figura. La personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale della S.r.l. non vengono meno per generici richiami a finalità elusive, né per riferimenti a comunicazioni informali o contatti occasionali che, al più, suggeriscono una collaborazione e non un effettivo vincolo societario. In questa linea, il Collegio annullava gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, chiarendo che non è lecito applicare alla società di capitali il regime di trasparenza dell’art. 5 TUIR, riservato alle società di persone e assimilate.
Il cuore della decisione è duplice.
Da un lato, il Collegio richiamava il presidio civilistico della tassatività delle cause di nullità e il valore cristallizzante dell’iscrizione nel registro delle imprese: a seguito della costituzione della società di capitali, infatti, la volontà giuridicamente rilevante è quella formalizzata nell’atto costitutivo e resa conoscibile ai terzi, non potendo tale atto essere reinterpretato alla luce di presunte intese soggettive. Dall’altro lato, sul piano probatorio, la decisione ribadisce che la qualificazione di società di fatto richiede la dimostrazione concreta e convergente di fondo comune, gestione in comune, stabilità del vincolo e partecipazione al rischio di utili e perdite. Elementi meramente indiziari, dichiarazioni isolate e richiami a scambi informali non sono sufficienti a fondare un accertamento solidaristico e per trasparenza in capo alle persone fisiche. Nel caso esaminato, quegli indici mancavano: niente conti o conferimenti comuni, nessuna gestione unitaria dimostrata, soltanto elementi indiziari e dichiarazioni isolate, inidonei a scardinare la forma di capitali.
Da ciò discende l’inammissibilità dell’applicazione alle società di capitali del regime di trasparenza dell’art. 5 TUIR, imputando per trasparenza i redditi al contribuente in assenza della prova da parte dell’Amministrazione Finanziaria di un vero sodalizio di fatto.
Questo esito conferma la nostra linea difensiva: non è ammissibile riqualificare una S.r.l., sulla base di ricostruzioni di carattere ipotetico o di asserite finalità illecite attribuite in via meramente astratta, senza la previa e rigorosa dimostrazione dell’esistenza di un sodalizio di fatto e dei relativi presupposti legali.
In sintesi, riqualificazioni creative non possono supplire alla mancanza di prova da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei presupposti legali per la sussistenza di una società di fatto né tantomeno piegare la disciplina tributaria della trasparenza oltre il perimetro fissato dal Legislatore. In questo caso, il contribuente ha visto riconosciuto proprio tale principio, con conseguente annullamento degli atti impositivi fondati su una rilettura indebita della struttura societaria.