Il caso di specie
La controversia trae origine dall’impugnazione di una delibera assembleare di una S.r.l. partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del capitale sociale. Uno dei soci ricopriva anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’assemblea, convocata su iniziativa di una consigliera senza deleghe e su richiesta dell’altro socio, aveva all’ordine del giorno, tra le altre cose, l’autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e la contestuale revoca dell’amministratore-socio.
In sede assembleare, la delibera veniva approvata con il solo voto favorevole del socio titolare del 50% del capitale, a fronte dell’astensione del socio-amministratore, anch’egli titolare del restante 50%. Quest’ultimo adiva quindi il Tribunale in via cautelare, chiedendo la sospensione dell’efficacia della delibera per plurimi motivi di invalidità, tra cui la violazione del quorum deliberativo, e deducendo un periculum in mora derivante dalla situazione di incertezza gestionale e dalla paralisi dell’attività sociale.
L’analisi giuridica del Tribunale: il quorum deliberativo e il principio di maggioranza
Il Giudice, nell’esaminare il fumus boni iuris, ha rigettato alcune delle censure sollevate dal ricorrente, per poi concentrarsi sulla questione dirimente del mancato raggiungimento della maggioranza deliberativa.
La questione decisiva esaminata nel provvedimento riguarda l’accoglimento della censura relativa alla violazione del quorum deliberativo. La delibera era stata approvata con il voto favorevole del solo socio al 50%, mentre l’altro socio si era astenuto. Tale esito si poneva in contrasto sia con la previsione statutaria (art. 35.1 dello Statuto della società), sia con la norma di legge (art. 2479, u.c., c.c.), le quali richiedono per le decisioni dei soci “il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale”.
Il Tribunale, in adesione a un recente arresto della Corte di Cassazione, ha stabilito che tale locuzione non può essere interpretata in senso meramente numerico, ma deve essere letta alla luce del principio maggioritario che governa il funzionamento degli organi collegiali. L’ordinanza in discorso cita testualmente la pronuncia della Suprema Corte: “… La clausola statutaria che fissa il quorum deliberativo per l’adozione delle deliberazioni assembleari di s.r.l. in “almeno la metà del capitale sociale” non nega ma, al contrario, presuppone il rispetto del principio maggioritario quale regola di funzionamento degli organi collegiali di società di capitali e deve pertanto intendersi nel senso che la quota favorevole può essere anche corrispondente a tale percentuale ma soltanto in assenza dell’espressione di una pari percentuale di voti in senso opposto – quando, ad esempio, i presenti siano inferiori al 100% del capitale -; mentre, nella distinta ipotesi in cui il 50% del capitale approvi e il 50% respinga la proposta, la deliberazione non può dirsi approvata per non imputabilità della stessa alla volontà sociale in conseguenza del difetto di maggioranza, senza che ciò coinvolga preventivamente l’accertamento circa la validità della clausola in oggetto” (Cass. civ., Sez. I, n. 5429 del 29/2/2024).
In sostanza, il voto favorevole del 50% del capitale è sufficiente solo se non incontra una volontà contraria (o comunque non favorevole, come l’astensione) di egual peso. In una società con due soci paritari, l’espressione di voto favorevole di uno e l’astensione dell’altro non perfezionano una valida deliberazione, poiché non si forma una “maggioranza”. La volontà espressa da metà del capitale non prevale sull’inerzia dell’altra metà, determinando una situazione di stallo che impedisce l’approvazione della proposta (Cass. civ., Sez. 1, n. 5429 del 29/2/2024). Il mancato raggiungimento del quorum rende la delibera invalida, assorbendo ogni altra doglianza.
La valutazione del periculum in mora
Riconosciuto il fumus boni iuris, il Giudice ha altresì ravvisato la sussistenza del periculum in mora. Pur trattandosi di una delibera i cui effetti (la revoca e la nomina del nuovo amministratore) si erano già prodotti, il provvedimento di sospensione è stato ritenuto utile e necessario. Il pregiudizio è stato individuato nell’interesse della società a impedire il compimento di atti gestori da parte di un soggetto la cui nomina appariva illegittima. La valutazione comparativa degli interessi, richiesta dall’art. 2378 c.c. (applicabile in via compatibile alle S.r.l. ex art. 2479-ter c.c.), ha condotto il Tribunale a privilegiare la tutela della stabilità e della legittimità della governance societaria rispetto all’esecuzione di una delibera viziata nella sua stessa formazione.
Conclusioni e implicazioni
L’ordinanza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che mira a tutelare l’equilibrio nelle società a struttura paritetica. Essa riafferma un principio cardine: nelle S.r.l. con due soci al 50%, il principio maggioritario si traduce, di fatto, nella necessità di un consenso, se non esplicito, quantomeno non ostacolato da un’espressione di volontà contraria o da un’astensione di pari peso.
La decisione sottolinea come la regola del “voto favorevole di almeno la metà del capitale” non possa essere utilizzata per consentire a un socio di imporre la propria volontà sull’altro in una situazione di parità. Tale interpretazione previene abusi e garantisce che le decisioni fondamentali siano il frutto di una volontà sociale effettivamente maggioritaria, e non di una mera metà del capitale che si contrappone all’altra. Per gli operatori del diritto, ciò conferma l’importanza di prevedere, in sede di redazione degli statuti o di patti parasociali, meccanismi di deadlock-breaking (clausole di stallo) per gestire efficacemente le situazioni di paralisi decisionale, senza dover necessariamente ricorrere all’autorità giudiziaria per dirimere contrasti che la struttura stessa della società rende fisiologici.