Celestino Quarato firma un articolo per ItaliaOggi dal titolo «Segreti industriali, la richiesta di descrizione va respinta se è esplorativa».
«La richiesta di descrizione cautelare di un segreto industriale, se esplorativa, va respinta. Con ordinanza pubblicata il 12 giugno 2024, il Tribunale di Firenze, in sede di reclamo in composizione collegiale, ha chiarito che i risultati della descrizione concessa inaudita altera parte non sono utilizzabili per la conferma della stessa misura di descrizione nel contraddittorio delle parti, se la conferma di una misura cautelare si basa sull’esito delle operazioni di descrizione svolte antecedentemente all’attivazione del contraddittorio. La controversia ha ad oggetto la contestata sottrazione di segreti industriali di una società aerospaziale, da parte di un suo ex dipendente. Inizialmente, con ricorso ex art. 129 c.p.i., la società datrice di lavoro aveva instaurato un procedimento cautelare volto ad ottenere la descrizione inaudita altera parte dei dispositivi informatici del proprio ex dipendente, per ricercare la prova dell’illecita sottrazione di alcuni progetti aziendali. Il giudice monocratico aveva dapprima concesso la misura richiesta e poi, nel contraddittorio con il resistente, ha revocato la descrizione per mancanza della prova di un’effettiva attività illecita. Pertanto, la ricorrente ha proposto reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. al fine di ottenere la revoca dell’ordinanza di rigetto e la conferma della descrizione. Anche in sede collegiale, il Tribunale di Firenze ha respinto le domande della reclamante, stabilendo che la conferma di una misura cautelare deve basarsi sull’esistenza, antecedente e indipendente dai risultati della descrizione, dei presupposti per la concessione della misura stessa. Ciò significa che, anche se nel corso di una descrizione dovesse essere trovato materiale potenzialmente idoneo a provare l’illecito, tali risultanze non potrebbero essere utilizzate per giustificare la conferma della descrizione, essendo necessario che i presupposti per la conferma preesistano alla stessa attività di descrizione.Al riguardo, la ricorrente stessa aveva sostenuto che solo mediante la descrizione sarebbe stato possibile verificare se il resistente detenesse ancora documenti aziendali. Il Tribunale ha interpretato questa affermazione ritenendo, da un lato, che sia un non-senso affermare che una prova possa essere ammessa o non ammessa a seconda del suo risultato e, dall’altro, che proprio la citata affermazione della fosse una chiara indicazione del carattere esplorativo della richiesta. Ergo, il Tribunale riafferma la necessità di fondare le richieste di descrizione su elementi concreti.»