La «Rivista Giuridica Sarda» ha pubblicato una nota a sentenza a firma dell’Avv. Sabrina Peron, of counsel di Lexsential di commento alla sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 519/2021 che riguarda il diritto all’aggiornamento delle notizie pubblicate sulle testate on-line.
Il principio giuridico sul quale ruotano la pronuncia e il commento, ribadito dalla Corte, è che: «Per le testate giornalistiche non sussiste alcun obbligo generale e automatico di aggiornamento e/o di rimozione delle notizie una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo; tuttavia, l’interessato ha sempre diritto di richiedere l’aggiornamento e/o la cancellazione dei suoi dati.
Il diritto all’aggiornamento della notizia, che si traduce nella facoltà di richiedere alla testata giornalistica l’aggiornamento dei propri dati, risponde, per un verso, e in via prioritaria, all’interesse del singolo a non vedere la rappresentazione della propria identità vincolata ad informazioni non contestualizzate con le vicende successive e, quindi, parziali e sostanzialmente non vere; per altro verso risponde indirettamente anche all’interesse della collettività ad un’informazione tempestiva e, soprattutto, corretta e completa».
Il commento è stato ripreso anche dal quotidiano Italia Oggi in data 17 gennaio 2024.
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Corte d’appello di Cagliari, 15 dicembre 2021, n. 591 con nota di Sabrina Peron
La fattispecie per cui è causa ha origine da un caso di cronaca giudiziaria: un soggetto viene arrestato in presunta fragranza di reato di furto di piante d’olivo. Il quotidiano l’Editrice Alfa, in data 10.3.2008, dИ la notizia dell’arresto con un articolo nel quale riporta anche i dati personali dell’arrestato (nome, cognome, residenza e etИ). A seguito della convalida dell’arresto e del rinvio a giudizio, in data 11.3.2008, viene pubblicato un secondo articolo di aggiornamento. Entrambi gli articoli vengono diffusi anche tramite la testata on-line del quotidiano. Successivamente, con sentenza del 29.5.2009 (quindi dopo circa 14 mesi dalla pubblicazione degli articoli sopra citati), il tribunale pronuncia assoluzione con formula piena, il quotidiano non dИ perШ notizia circa l’esito favorevole del processo.
Nel corso del 2009, il soggetto interessato constatato che digitando il proprio nominativo sui motori di ricerca era ancora possibile visualizzare i due articoli che lo riguardavano richiedeva al direttore responsabile del quotidiano (con tre lettere
raccomandate inviate tra luglio e dicembre 2009) di «espungere dal web gli articoli in questione e di dare notizia dell’assoluzione dedicando all’aggiornamento della notizia lo stesso spazio grafico riservato agli articoli precedenti». Non avendo ricevuto alcun riscontro e constatato che alla data di notifica dell’atto di citazione uno dei due articoli era ancora visibile on-line, veniva adito il Tribunale di Cagliari per dirimere la controversia. In particolar modo, lamentando la lesione dei propri «diritti al nome, immagine, identitИ personale, onore, decoro e reputazione, per illegittima violazione
dei limiti della continenza e della pertinenza nell’esercizio del diritto di cronaca», l’interessato richiedeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza e della notizia inerente all’assoluzione con il medesimo spazio grafico riservato all’articolo, oltre al risarcimento dei danni morali quantificati in € 50.000,00.