Il nuovo Regolamento UE sulle I.G.: un sistema unitario per una Europa sostenibile

Il 23 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il testo del Reg. n. 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli che modifica i precedenti Regolamenti (UE) in materia e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il nuovo Regolamento modifica i precedenti Regolamenti (UE) in materia e abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il nuovo regolamento UE su vini, bevande e prodotti agricoli

Il nuovo testo, entrato in vigore lo scorso 13 maggio, si inserisce nel contesto di semplificazione della normativa della P.A.C. (politica agricola comune), che aveva già consentito di rendere più efficienti e dirette le procedure di modifica dei disciplinari relativi ai prodotti designati da un’indicazione geografica.

Il Regolamento stabilisce norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini per le bevande spiritose e per i prodotti agricoli in un unico strumento giuridico.

Viene, quindi, creato un sistema «unitario ed esaustivo» di Indicazione Geografica (I.G. art. 4 – vini, spiriti e prodotti agricoli), basato su una procedura di registrazione univoca, articolata in due fasi, simile, ad esempio, a quella già esistente per gli spiriti:

  • la prima nazionale;
  • la seconda europea.

La fase nazionale di riconoscimento

La fase nazionale si apre con la domanda alle autorità nazionali competenti di registrazione depositata da un gruppo di produttori interessati alla registrazione del nome del prodotto o, a certe condizioni, anche da un singolo produttore. La domanda è accompagnata dal disciplinare del prodotto.

Nel caso di zone transfrontaliere, più gruppi di produttori possono presentare domanda comune a tutti gli Stati interessati.

Nel corso della fase nazionale, è prevista una procedura d’opposizione. Nel frattempo, gli Stati possono concedere una protezione transitoria a livello nazionale.

La fase europea per l’Indicazione Geografica

Superata questa fase, lo Stato che ha approvato la domanda presenta la stessa alla Commissione, ora unica responsabile, che la esamina entro sei mesi.

Nuovamente è possibile presentare opposizione, questa volta su iniziativa degli altri Stati membri. In tal caso, la Commissione può concedere un periodo transitorio di massimo 5 anni per la continuazione dell’uso di denominazioni di prodotti che violino l’I.G. Ottenuta la concessione da parte della Commissione, l’I.G. viene inserita in un apposito registro pubblico europeo, tenuto dalla stessa Commissione e gestito dall’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale).

Anche gruppi di produttori di Paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione (a livello di Unione) o fare opposizione.

 

La tutela delle indicazioni geografiche, dei marchi e delle varietà vegetali

Per quanto riguarda la tutela delle Indicazioni Geografiche, il suo livello è mantenuto in linea con quello già esistente. Restano protette contro «qualsiasi uso che indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome», le imitazioni e/o evocazioni, e contro qualsiasi altra indicazioni o pratica potenzialmente ingannevole o confusoria rispetto all’origine, qualità o natura del prodotto.

Il Regolamento disciplina anche il rapporto coi marchi e con le varietà vegetali.

I primi sono esclusi dalla registrazione se il loro uso violi le I.G. e, a loro volta, queste ultime non sono registrabili qualora  possano indurre il consumatore in errore rispetto a marchi dotati di fama o reputazione. Le varietà vegetali, invece prevalgono sulla I.G. impedendone la registrazione.

 

Le specialità tradizionali garantite

le specialità tradizionali garantite (S.T.G.) sono oggetto del capo II del Regolamento. Anche per queste è prevista la procedura di registrazione articolata in due fasi, nazionale e unionale, con doppia possibilità d’opposizione.

Il Regolamento prende in considerazione anche le indicazioni facoltative di qualità, che hanno lo scopo di «agevolare la comunicazione da parte dei produttori, nel mercato interno, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto», quale, ad esempio, l’indicazione «prodotto di montagna».

 

Il Regolamento come parte del sistema di sostenibilità europeo

Infine, il Regolamento rende evidente come la sostenibilità, parte del Green Deal europeo, sia al cuore dell’azione dell’Unione. Basta vedere il consistente numero di considerando dedicati al tema (nn. 2, 3, 4, 9, 19, 23, 24, 25) che esplicitano come queste norme siano anche volte ad agevolare la transizione verso un sistema di produzione alimentare sostenibile e circolare, oltre che basato su “prodotti di qualità, tradizionali e accessibili” (considerando 7).

Nel testo normativo, la sostenibilità è posta come parte del primo obiettivo del Regolamento all’art. 4 lett. a) (“prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni”). Inoltre, ne tratta l’intero articolo 7, disponendo che il gruppo di produttori che presenta la domanda può includere una o più pratiche sostenibili, e anche renderle obbligatorie, nel disciplinare da rispettarsi per il prodotto coperto da indicazione geografica. Tali pratiche sono dagli scopi ampi e comprendono sia la “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi” (art. 7, co. 2, lett. a), sia la riduzione dei pesticidi (lett. b) e il benessere animale (lett. c), sia il mantenimento di redditi equi e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei produttori (lett. d, e, f).

In conclusione, il Regolamento mira a un sistema unitario, seppure per certi versi complesso, che razionalizza le procedure e le relazioni tra le varie indicazioni geografiche e gli altri diritti, promuovendo anche gli obiettivi sociali e ambientali che sono sempre più al centro dell’azione della UE. Resterà da vedere se tali aspirazioni saranno soddisfatte e se il Regolamento sarà anche in grado di rendere più competitiva l’economia dell’Unione.

Il team di Proprietà Industriale e Intellettuale di Lexsential si occupa da molti anni delle tematiche su cui impatta il Regolamento.   

Sabrina Peron ha pubblicato per la nota rivista «Responsabilità civile e previdenza» della Giuffrè una nota di commento alla cassazione in tema di discriminazione

Sabrina Peron, of counsel di Lexsential, ha pubblicato una nota a sentenza dal titolo «Libertà di espressione e tutela del diritto a non venire discriminati», sulla rivista «Responsabilità civile e previdenza» edita dalla casa editrice giuridica Giuffrè Francis Lefebvre.

La nota a sentenza riguarda in particolare il commento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 16 agosto 2023 n. 24686 che riguarda i diritti della personalità, la discriminazione per motivi razziali e la violazione della dignità delle persone. La Corte richiama nella sentenza a numerosi atti legislativi comunitari e nazionali, tra cui il D. Lgs. 18/8/2015 n. 142.

Il caso riguarda l’utilizzo dell’espressione clandestini nei confronti di richiedenti asilo stranieri arrivati sul suolo nazionale. L’appellativo costituisce in sé  un atto discriminatorio per contrasto con il principio di tutela della dignità umana. La Cassazione ha accolto la domanda di risarcimento proposta da una associazione di assistenza agli stranieri nei confronti di un partito politico che aveva affisso in prossimità del centro di accoglienza un manifesto che si riferiva ai migranti con l’appellativo di clandestini.

In tema di discriminazione, la molestia per ragioni di razza o di etnia è integrata da qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo nei confronti della etnia.

La nota a sentenza di Sabrina Peron è consultabile all’indirizzo web: www.iusexplorer.it/riviste/home

 


Sabrina Peron è un avvocato di grande esperienza e assiste clienti, italiani e stranieri, nei settori del diritto dell’informazione, in particolare dell’informazione economica e finanziaria, del diritto d’autore, diritto sportivo e tutela diritti della personalità: reputazione, privacy, oblio, immagine e identità personale.

In questo particolare ambito è conosciuta e apprezzata anche per le numerose pubblicazioni in riviste giuridiche e la sua partecipazione ai convegni.
Svolge altresì attività legale nell’ambito del diritto commerciale e societario dove ha acquisito esperienza nei settori della responsabilità degli amministratori, della contrattualistica, della concorrenza.

L’arbitrato dopo la riforma Cartabia. Agata Sobol e Gianluca Pojaghi tra gli autori per Zanichelli editore

L’arbitrato dopo la riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022 – Arbitrati speciali – Profili evolutivi

Questo il titolo del volume in uscita per Zanichelli editore che contiene numerosi contributi.

contiene numerosi contributi, tra cui quelli di Agata Sobol  e Gianluca Pojaghi  che affrontano rispettivamente il tema dell’arbitrato nelle controversie brevettuali, nel Capitolo 7 e le controversie arbitrali in materia di diritto d’autore e, in particolare, nel mondo della musica, contenute nel Capitolo 5.

Agata in particolare si concentra nell’ambito del procedimento arbitrale avanti l’Unified Patent Court (UPC), del quale descrive  i profili tecnici e strategici della procedura arbitrale avanti il PMAC (Patent Mediation and Arbitration Centre).

Gianluca si concentra sulla analisi dell’evoluzione storica della normativa a partire dalla originaria previsione legislativa, passando per l’analisi delle più avanzate e recenti discipline comunitarie fino alla descrizione tecnica e strategica delle procedure per la risoluzione delle controversie affidate all’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

I temi trattati da Gianluca riguardano le controversie arbitrabili e i diritti indisponibili, la direttiva n. 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (direttiva «Collecting»), la direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e i diritti connessi
nel mercato unico digitale (direttiva «Digital Market»), e le procedure per la risoluzione delle controversie affidate alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Il volume, secondo l’editore: «offre una panoramica dell’arbitrato partendo dalla recente riforma Cartabia».

Si sviluppa in tre parti di cui la prima dedicata alle novità introdotte dalla riforma, con il commento delle norme del codice riformate e i più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. La seconda dedicata agli arbitrati speciali e all’arbitrato internazionale e la terza aperta alle prospettive di applicazione dell’arbitrato in prospettiva, anche in settori fino ad oggi inesplorati o poco praticati come il diritto dei consumatori, il diritto d’autore e il diritto di famiglia, l’intelligenza artificiale e l’applicazione delle neuroscienze.