The New Offence of “Failure to Prevent Fraud”: What Businesses with Operations in the United Kingdom Need to Know

With the entry into force of the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA), UK corporate criminal law has undergone a profound transformation. As from 1 September 2025, companies may be held criminally liable for fraud committed by their employees, agents or group companies – even where management was unaware of the conduct.

This is not a routine regulatory update: it represents a structural shift in the legal risk borne by organisations.

If your company operates in the United Kingdom – or forms part of a group with a UK presence – this article is relevant to you.

  1. The offence: what it consists of

The ECCTA introduces a new corporate offence, and criminal liability arises where:

  • a fraud offence is committed by an employee, agent, subsidiary or other associated person of the entity;
  • the fraud is intended to benefit the organisation, directly or indirectly; and
  • the entity had not adopted reasonable measures to prevent such conduct.

This is a strict liability offence: the prosecution is not required to prove fault or awareness on the part of the entity. The only available defence is to demonstrate that “reasonable procedures” were in place.

  1. Who is subject to the provision?

The offence applies to “large organisations”, namely entities that meet at least two of the following criteria:

  • turnover exceeding £36 million;
  • total assets exceeding £18 million;
  • more than 250 employees.

The size criteria are assessed at group level, on a consolidated basis. This means that even a small UK subsidiary of an international group—which would not meet the thresholds on a standalone basis—may fall within scope if the group as a whole meets the relevant parameters.

For multinational groups with a presence in the United Kingdom, this significantly extends the scope of exposure. It is not sufficient to assess the size of the single local entity: the group must be analysed as a whole.

  1. A turning point in corporate criminal liability

Traditionally, UK criminal law required – when attributing liability to a company – proof that the individual who committed the offence constituted the “directing mind and will” of the entity, i.e. a senior individual. This mechanism, known as the “identification principle”, made it in practice difficult to prosecute large organisations, where decision-making is distributed and offences may be committed at intermediate levels.

The ECCTA overcomes this limitation on two fronts: it introduces the “failure to prevent” offence and expands corporate liability for acts of “senior managers”, lowering the threshold for attribution to the company.

The combined effect is a significantly broader exposure to criminal risk, including for conduct carried out at non-senior levels of the organisation.

  1. A framework consistent with existing legislation

The new offence forms part of an already established legislative framework in UK law, which includes:

  • the Bribery Act 2010 (“failure to prevent bribery”);
  • the Criminal Finances Act 2017 (“failure to prevent facilitation of tax evasion”).

These provisions share the same structure: liability for acts of associated persons, without the need to prove corporate intent, with a defence based solely on the adoption of adequate procedures.

From a compliance perspective, the legislator’s message is clear and consistent: organisations must actively manage the risk of wrongdoing, rather than merely suffer its consequences.

  1. Practical impact on businesses

Increased exposure to risk

Companies may now be held liable for fraud committed by employees in finance or commercial functions, by intermediaries, distributors and third-party agents, or within subsidiaries and group structures.

Risk is amplified in organisations with decentralised operating structures or a strong reliance on third parties.

Internal controls and governance

The absence of formalised and documented procedures is the primary risk factor. Informal practices – even if effective in day-to-day operations – do not meet the legal requirement of “reasonable procedures”.

Key areas of concern include:

  • payment approval processes;
  • lack of segregation of duties, i.e. absence of separation between those who authorise, execute and review transactions;
  • insufficient oversight of third-party relationships; and
  • absence of documented policies and training programmes.

Implications for international groups

For groups with a presence in the United Kingdom, the legislation requires a coordinated review of global policies, an assessment of cross-border fraud risks and the implementation of consistent safeguards across the various group entities.

  1. What are “reasonable procedures”?

An adequate compliance framework for the purposes of the defence should include:

  • a risk assessment calibrated to the business model and geographic footprint;
  • proportionate policies and procedures (e.g. anti-fraud policies and internal controls);
  • explicit commitment from top management;
  • due diligence on third parties;
  • training and communication at all levels of the organisation;
  • periodic monitoring and review mechanisms.

In other words, organisations must move from informal practices to structured, documented and verifiable compliance systems.

  1. Actions to be taken

Organisations falling within the scope of the provision should promptly undertake the following activities:

  • conduct a fraud risk assessment across the entire operational and supply chain;
  • implement or update anti-fraud policies in line with ECCTA requirements;
  • strengthen internal controls, including payment and approval processes;
  • establish whistleblowing procedures and reporting management systems;
  • provide targeted training to employees and management;
  • implement continuous monitoring mechanisms and periodic audits.

These measures are not solely defensive: they also contribute to strengthening overall governance and operational resilience.

  1. A preliminary check: are you already exposed?

In many cases, organisations already have elements of compliance in place – but these are often:

  • undocumented;
  • applied inconsistently;
  • not integrated into a coherent and verifiable framework; or
  • not supported by appropriate training programmes.

Addressing these gaps is essential to building a credible defence in the event of enforcement action. It is not sufficient to do the right thing: it must also be possible to demonstrate it.

How we can support you

The offence of “failure to prevent fraud” cannot be addressed through a simple policy update: it requires a structured response tailored to the specific features of your business and group.

Our firm has the legal and technical expertise required to support organisations at every stage of this process:

  • risk assessments to map exposure across the organisation and supply chain;
  • design and implementation of anti-fraud frameworks compliant with ECCTA requirements;
  • support in structuring third-party due diligence and drafting protective contractual clauses;
  • targeted training programmes for boards of directors, management and operational teams.

Our approach is pragmatic and results-oriented: we do not offer standardised solutions, but operational frameworks tailored to your organisation, designed to withstand potential scrutiny.

In a context where enforcement is expected to intensify, having the right framework in place is not an option – it is your first line of defence.

Early Termination of Commercial Lease Agreements for “Serious Grounds”

In Italy, Article 27, paragraph 8, of Law No. 392/1978 grants tenants (conduttori) of commercial lease agreements the right to withdraw early from the agreement where “serious grounds” (gravi motivi) occur. Over time, the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) has clarified the scope and application of this provision, establishing a consolidated interpretative framework.

According to settled Italian case law, including among other Italian Supreme Court, no. 20503/2023 the existence of “serious grounds” requires the concurrent presence of three essential conditions: (i) the circumstances must be beyond the tenant’s control, (ii) they must arise after the commencement of the lease, and (iii) they must be unforeseeable at the time the agreement was executed.

Within this framework, the Italian Supreme Court has repeatedly and expressly recognized that may constitute a valid “serious ground” justifying early termination not only the downsizing unfavorable to the conduct of business, as is self-evident (Italian Supreme Court, Civil Division III, 24 September 2019, no. 23639; see also, most recently, Italian Supreme Court, Civil Division III, 9 May 2023, no. 12461), but also a favourable trend — provided that it has arisen subsequently and was objectively unforeseeable at the time of the execution of the contract — such as to compel the tenant to expand its business organisation to an extent that renders the continuation of the lease particularly onerous (Italian Supreme Court, Civil Division III, 21 April 2010, no. 9443; Italian Supreme Court, Civil Division III, 20 February 2004, no. 3418; Italian Supreme Court, Civil Division III, 10 December 1996, no. 10980).

This interpretation reflects a pragmatic understanding of commercial dynamics and acknowledges that business needs may evolve in ways that render the continuation of a lease excessively burdensome or economically inefficient.

Importantly, the requirement that the grounds be “beyond the tenant’s control” does not exclude situations where the tenant makes voluntary business decisions, such as expanding operations. Rather, what is decisive is whether such decisions are driven by objective external factors—such as increased market demand or structural changes in the business environment—rather than arbitrary or purely discretionary choices. In other words, while the entrepreneurial response may be voluntary, it must be causally linked to circumstances that objectively necessitate the expansion (or downsizing).

The second requirement, namely that the grounds must be subsequent (sopravvenuti), implies that the need for expansion must not have existed at the time the lease was entered into. This ensures that the withdrawal right is not used opportunistically.

Equally crucial is the element of un-foreseeability. The Italian Supreme Court has clarified that this criterion must be assessed in concrete terms, taking into account what a reasonable entrepreneur could have anticipated at the time of contracting. While a general expectation of business growth may be foreseeable, the specific timing, scale, and impact of such growth—particularly when driven by a significant and unexpected increase in demand—may fall outside the bounds of reasonable predictability.

Ultimately, whether these requirements are met must be determined on a case-by-case basis by the competent court, which will evaluate the factual circumstances and supporting evidence. For this reason, tenants intending to rely on “serious grounds” should be prepared to substantiate: (i) the objective nature of the factors leading to business expansion, (ii) their emergence after the lease commenced, and (iii) their unforeseeable character in light of the specific commercial context.

This Italian jurisprudential approach strikes a balance between contractual stability and economic reality, allowing tenants a degree of flexibility while safeguarding landlords against arbitrary withdrawal. For businesses experiencing significant and unforeseen growth, it offers a legally grounded pathway to adapt their operational footprint to evolving needs.

Italian healthcare cashback and loyalty programs: : between marketing and limits on healthcare advertising

Introduction
In recent years, in Italy collaborative models between commercial enterprises and healthcare providers based on customer loyalty programs have attracted increasing attention in Italy.
These include initiatives that grant consumers credits, points, or forms of cashback that can be used to obtain reductions on the cost of medical services provided by affiliated healthcare facilities.
From the operators’ perspective, such instruments aim to combine marketing objectives (customer retention, increased sales volumes) with goals related to prevention and facilitating access to healthcare services.
However, their implementation raises delicate legal issues, particularly in relation to the regulation of healthcare advertising.

The operation of cashback in the Italian healthcare sector
The typical structure of these programs can be described as follows:
• a commercial enterprise (the partner) grants its customers, upon the occurrence of certain conditions (typically the purchase of goods or services), a percentage of the expenditure in the form of cashback;
• such credit may be used by the customer to obtain a reduction in the price of healthcare services provided by one or more medical facilities affiliated with the partner;
• the economic value of the credit used is borne by the commercial partner, which pays the healthcare provider the corresponding amount as consideration for marketing and promotional services rendered by the provider within the framework of the program.
From an economic standpoint, the program constitutes a form of reciprocal marketing: on the one hand, the partner strengthens customer loyalty by offering a benefit perceived as an “extra” compared to a mere discount on its own products; on the other hand, the healthcare provider benefits from increased visibility and a potential rise in patient inflow, without directly bearing the cost of the price reduction.

Healthcare advertising in Italy: the regulatory framework
The main critical issue concerns the compatibility of such initiatives with the rules governing healthcare advertising, which in Italy are particularly restrictive.
In particular, Article 1, paragraph 525, of the Italian Law No. 145 of 30 December 2018 (Budget Law 2019), as subsequently amended, provides that communications relating to healthcare activities must be limited to objective and verifiable information, such as professional qualifications and credentials, specializations and characteristics of the activity performed, the type and standards of services offered, and the costs of services, provided that these are presented in accordance with criteria of transparency and truthfulness.
Conversely, purely persuasive or suggestive elements are excluded, including special offers, discounts, promotions, and similar arrangements that may influence the patient’s free and informed decision-making.
The rationale of this framework is to prevent healthcare choices from being transformed into acts of consumption driven by economic advantage rather than by clinical needs and adequate medical information.

Price reductions and communication: what is actually prohibited
A point often misunderstood in practice concerns the possibility of applying favourable economic conditions to healthcare services. Sector-specific legislation does not, in fact, absolutely prohibit healthcare providers from setting differentiated tariffs or more favourable economic conditions for certain services or specific categories of users.
What is relevant, for the purposes of assessing compliance with the regulatory framework, is not so much the existence of a price reduction per se, but rather the use of such reductions for customer-attraction purposes, as well as their aggressive communication to the public.
From this perspective, where such economic conditions form part of partnerships or collaborations between healthcare providers and commercial operators, attention is primarily focused on the manner of communication towards users. Communications addressed to the public, whether by the commercial partner or the healthcare provider, must not emphasize in a suggestive manner the economic advantages associated with healthcare services, but must be limited to informing the public of the existence of the agreement between the two operators.
In particular, formulations such as: “Specialist consultations at 50% off if you purchase from X”, “Exclusive offer: full check-up at half price”, or “Health promotion: medical services at never-before-seen prices” are problematic.
Accordingly, communication relating to such forms of collaboration must maintain a predominantly informational character, focused on the nature and characteristics of the services, as well as on the transparency of the related economic conditions. Conversely, the use of aggressive promotional messages or language typical of retail marketing (countdowns, “today only”, “limited availability”, etc.) remains prohibited.

The role of the different actors in communication
A further aspect to consider is the allocation of communicative roles between:
• the commercial partner, which intends to promote the agreement to its customers;
• the affiliated healthcare provider.
As a general rule, partners may limit themselves to communicating their participation in the initiative or in the territorial network (for example, by indicating that they are partners of the project), without directly promoting the healthcare services of the provider or using messages that may constitute, even indirectly, a form of healthcare advertising.
The healthcare provider, for its part, must strictly adhere to the criteria of objective information set out by sector-specific legislation, avoiding presenting healthcare services as subject to promotions, special offers, or discounts.
In this context, it is advisable that agreements between the commercial partner and the healthcare provider expressly regulate the content and limits of their respective communications. Particular attention should also be paid to the preparation of any informational materials relating to the initiative, which should adopt a descriptive and institutional tone, avoiding promotional wording.

Conclusions
Healthcare cashback programs in Italy represent a tool which, at least in theory, may appear attractive in fostering forms of collaboration between commercial enterprises and healthcare providers, with the aim of combining customer loyalty strategies with objectives of prevention and facilitating access to healthcare services.
However, their implementation encounters particularly stringent constraints within the framework of Italian healthcare advertising regulation, which seeks to prevent healthcare choices from being influenced by consumer marketing logic or by economic advantages presented in an attractive manner.
While it is true that the Italian legal system does not absolutely prohibit healthcare providers from applying differentiated or more favourable economic conditions to certain services, it is equally true that such conditions cannot be used as a promotional lever nor communicated in a manner typical of retail marketing. Healthcare services cannot, in fact, be presented as products subject to offers or promotional campaigns.
It follows that the most critical element of such initiatives lies not so much in the price reduction itself, but in the transformation of healthcare services into objects of commercial promotion. In this context, proper regulation of the relationships between the commercial partner and the healthcare provider, as well as control over the content of communications addressed to the public, becomes particularly significant.
Only a carefully designed program, which keeps communication strictly within informational (and non-promotional) boundaries, can reduce the risk of conflicts with healthcare advertising regulations and with the principles protecting health and the patient’s free self-determination.

Intangible Assets and M&A

The Impact of Intangibles in M&A Transactions

When thinking about a company’s value, it is instinctive to think of its tangible assets. What are the main assets of an airline company? The answer may seem straightforward: “aircraft” one may say, complex machines sometimes worth over USD 200 million each. It may therefore come as a surprise to learn that, nowadays, the most valuable asset owned by major airlines consists of the data derived from loyalty programs created for frequent flyers.

Indeed, intangible assets can account for up to 90% of a company’s worth. This naturally raises the question: what are intangible assets, and how are they categorized?

Intangible assets are identifiable, non-physical assets that are controlled by the company and are capable of generating potential future economic benefits. The main categories include intellectual property (such as trademarks and patents), databases and customer relationships, licenses and concessions, and finally reputation and goodwill.

The Role of Intangibles in Extraordinary Transactions

In M&A transactions, intangible assets have a direct impact by significantly increasing the purchase price compared to what would be estimated if only tangible assets were considered. However, there are additional aspects regarding the role of intangibles in M&A transactions that are often overlooked:

  • Purchase Price Allocation (PPA): accounting principles frequently require identifiable intangible assets to be separated from goodwill at the time of acquisition;

  • Earn-out: in deals where the value of intangibles is uncertain, earn-out mechanisms are used, based on the future performance of the intangible assets;

  • Goodwill: representing the excess paid over identifiable intangibles, which often consists of all intangible value that cannot be individually identified and therefore cannot be recorded. Goodwill may only be booked when acquired for consideration.

In the post-transaction phase, the impact of intangible assets lies in their integration into the newly formed entity and the ability to retain key employees who hold critical know-how.

Practical Experience

Lexsential Law Firm has handled several transactions where intangible assets proved crucial in enhancing the value of the new corporate entity. In 2015, the Firm advised on the sale of the surgical robotics division of an Italian client to a U.S.-based medical device company. The Firm was involved in renegotiating licensing agreements with the European Commission and in the valuation of filed patents.

In a 2022 deal, which involved the sale of 100% of the share capital of an Italian pharmaceutical company to a multinational, the Firm renegotiated licensing contracts to include clauses preventing termination in the event of a change of control.

Another notable example of the positive contribution of intangibles in M&A transactions is Luxottica’s acquisition of Oakley (2007) and its subsequent merger with Essilor (2017). In the first phase, Luxottica successfully integrated and leveraged internationally renowned brands, such as Oakley and Ray-Ban. In the second phase, following the merger with Essilor — which created EssilorLuxottica — the two entities combined Luxottica’s expertise in eyewear frames with Essilor’s expertise in lens quality.

Cases of Mismanagement

Of course, there are instances where inaccurate valuation, recognition, and/or protection of intangible assets during a transaction can lead to extremely negative consequences.

Although not a true M&A deal, the Italian case of Bio-On is highly relevant regarding the inaccurate valuation of intangibles. In 2019, U.S. investment fund Quintessential accused Bio-On S.p.A. — then listed and valued at EUR 1.3 billion — of entering into licensing agreements with related companies, often newly incorporated, and of manipulating financial statements by arbitrarily valuing licenses and patents. By the end of the case, in 2023, Bio-On was acquired for EUR 20 million by Gruppo MAIP S.r.l., which managed to preserve approximately 140 patents.

Another noteworthy case is Hewlett-Packard’s (HP) 2011 acquisition of Autonomy Corp. for USD 11.1 billion, which turned out to be a total failure. In 2012, HP had to write down the investment by USD 8.8 billion. HP accused Autonomy of inflating its intangibles by misclassifying low-margin hardware sales as high-margin software revenue. Additional factors included misinterpretations arising from the application of IFRS accounting standards in the UK (Autonomy’s home jurisdiction), rather than US GAAP, applicable in the U.S. where HP was based. HP had to write down goodwill by USD 5.7 billion and other intangible assets by USD 3.1 billion. Deloitte and KPMG, the consulting firms involved, were also criticized for failing to detect the anomalies.

Safeguarding Tools

What tools are available to professionals and companies to prevent disasters like those described above?

The first tool is due diligence. The general principle — that due diligence must be thorough yet effective in highlighting potential critical issues — applies equally to intangibles. While identifiable intangibles, such as trademarks, can be valued in a relatively simple manner (e.g., using income-based methods such as Discounted Cash Flow, or DCF, which is a valuation method that estimates the value of an investment based on expected future cash flows. Analysts use DCF to determine the value of an investment today, based on projections of how much money that investment will generate in the future), due diligence becomes far more complex when it comes to intangibles included in goodwill, such as know-how.

During the due diligence phase, contributions from additional professionals, such as brand experts, are crucial and it is equally important that all parties involved — external consultants as well as top executives — possess deep knowledge of the industry in which the post-deal entity will operate. Without such market knowledge, clients risk receiving a due diligence report that is formally flawless but practically incomprehensible to them.

Another key safeguard lies in contractual protection clauses, commonly known as reps and warranties, through which the buyer secures guarantees from the seller regarding the “health” of the company’s intangible assets.

Equally important are earn-out clauses, which adjust the purchase price after closing, based on the actual performance of the intangibles, whose value is often difficult to forecast precisely.

Periodic audits may also prove useful, enabling monitoring of the situation and the implementation of corrective measures in the exploitation of intangibles acquired through extraordinary transactions.

Looking Ahead

As it seems, globally there is still some reluctance by companies and their management relating to fully embracing the importance of the protection and the valorization of intangible assets, although in recent years there has been an increasing attention towards these matters.

The culture of intangible value is yet to take deep root also in Italy. Italian companies, however, are showing great adaptability. Once they understood the potential positive impact of intangibles on corporate value, they began to implement relevant strategies. A key example is Luxottica (now EssilorLuxottica), which in 20 years climbed the global ranks mainly thanks to the quality of its products (protected by IP rights) and the reputation of its brands (such as Ray-Ban).

Nonetheless, as it often happens, Italian companies are not at the forefront of these developments. Major innovations in the valuation and management of intangible assets usually arise abroad and are later imported into Italy. Going forward, the Italian legal professional will also serve as a “bridge,” importing knowledge gained from foreign doctrine and case law, as well as from cross-border deals, for the benefit of Italian companies.

A cura di

Avv. Stefano Candela
Dott. Dimitri Cuzzocrea

Bibliography

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I.G. artigianali e industriali

Il giorno 01.12.2025 entra in vigore il nuovo Reg. (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che estende a queste categorie di prodotti il regime delle indicazioni geografiche, fino ad ora accessibile solo a prodotti agricoli, alimentari e bevande alcoliche. Come si legge nel regolamento stesso (cons. 5), potranno godere di questo regime prodotti quali “pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli”, ma, almeno in teoria, quasi qualsiasi tipologia: i prodotti artigiani e industriali, infatti, oltre a quelli realizzati interamente o parzialmente a mano, includono anche quelli “realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine” (art. 1 lett. b), il che include gran parte dell’industria manifatturiera.

Nella logica del Regolamento, ciò dovrebbe avere un impatto positivo specialmente sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) rafforzandone la competitività e valorizzando il know-how locale ed i metodi di produzione radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine dei prodotti e tutelandolo contro la contraffazione, specialmente da imitazioni di qualità inferiore, e consentendo un maggior riconoscimento nel mercato. Considerando il tessuto economico italiano, costituito in gran parte di MPMI e di molteplici eccellenze locali, spesso non valorizzate a sufficienza, il Regolamento potrebbe avere un effetto potenzialmente molto benefico per il Paese.

L’ampiezza teorica dei prodotti che potranno accedere a tale regime è, come per le I.G. alimentari e agricole, mitigata dalla necessaria sussistenza cumulativa di tre requisiti (cons 16 e art. 6):

  1. Una origine geografica determinata;
  2. L’attribuibilità a tale origine a qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto;
  3. L’effettivo svolgimento di almeno una delle sue fasi di produzione nella zona geografica delimitata.

Naturalmente, il secondo requisito (il c.d. terroir) si legherà più ai particolari know-how locali che a fattori naturali, come accade, per esempio, per i vini. Questi requisiti rendono evidente che sarà più complesso accedervi per la grande produzione industriale, facilmente delocalizzabile e basata su conoscenze scientifiche avanzate, ma per tale ragione, intrinsecamente “non locali”, e favorirà invece le produzioni artigianali ed i distretti manufatturieri di lunga tradizione.

A cui si aggiunge la necessaria non contrarietà all’ordine pubblico del prodotto (art. 6 comma 2), norma che avrà probabilmente una applicazione molto contenuta, e il divieto di registrazione di termini generici (art. 42).

La tutela concessa (art. 40) è ricalcata sulla normativa relativa alle varie I.G. già esistenti, estendendosi agli usi diretti e indiretti della denominazione non autorizzati per prodotti comparabili o che possa ledere la reputazione dell’I.G. protetta, alle  imitazioni ed evocazioni (anche qualora accompagnate da termini quali “tipo”, “metodo”, “alla maniera” e così via), alle indicazioni false o fuorvianti sui prodotti non tutelati, nonché, in generale, a qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore rispetto all’origine del prodotto. Si noti (art. 41) che, qualora un prodotto complesso incorpori come parte o componente un prodotto coperto da I.G., ciò potrà essere indicato al consumatore anche utilizzando l’I.G., purché tale uso non leda o indebolisca l’indicazione stessa e sia non sia connotato da pratiche commerciali sleali; l’I.G. non potrà però essere usata all’interno della denominazione di vendita del prodotto complesso, a meno che il soggetto che ha depositato l’indicazione non abbia esplicitamente acconsentito.

Venendo alla registrazione dell’I.G., la domanda potrà essere presentata da un’associazione di produttori locali, e, in presenza di certi requisiti volti ad evitare evidenti abusi, anche da singoli produttori (ricordiamo in ogni caso che tutti i produttori di prodotti che rispettino il disciplinare possono utilizzare l’I.G.), oltre che da un’autorità locale e regionale, dietro indicazione delle ragioni del caso.

La domanda di registrazione dovrà essere corredata dal disciplinare di produzione, il quale dimostra il soddisfacimento dei requisiti sopra menzionati ed una certa serie di informazioni (art. 6 lett. a-j) e che i prodotti designati dall’indicazione geografica dovranno rispettare. Oltre a questo, sarà necessario un Documento Unico che rechi le specifiche del prodotto, dell’area geografica delimitata e del nome protetto, e la documentazione relativa al soggetto richiedente e all’autorità designata dallo Stato membro ove la domanda è presentata ad eseguire i controlli di conformità al disciplinare.

La procedura di registrazione comprende due fasi: una prima fase nazionale di fronte ad una autorità designata dallo Stato Membro (in Italia UIBM https://servizionline.uibm.gov.it), soggetta ad una procedura di opposizione nazionale. A seguito di decisione favorevole, ogni Stato Membro potrà concedere una protezione temporanea limitata al territorio nazionale fino alla decisione finale sulla domanda. La seconda fase, a livello europeo, si svolge di fronte all’EUIPO, ed è anch’essa soggetta ad una possibile opposizione, la quale però non può essere attivata dai soggetti che possono presentare l’opposizione durante la fase nazionale (in una evidente logica di gestione efficiente delle opposizioni).  prevista, sempre di competenza dell’EUIPO, anche una procedura di registrazione diretta, che consente di “saltare” la fase nazionale, e che può essere attivata, a seguito di decisione della Commissione, in quegli Stati in cui vi sia scarso interesse generale per il regime della I.G., nonché nel caso di domanda di registrazione di I.G. di Paesi terzi rispetto agli Stati Membri dell’Unione. A seguito di concessione, l’indicazione geografica è registrata in un apposito registro elettronico gestito dall’EUIPO stesso.

La Divisione Locale di Parigi dell’ UPC si pronuncia in tema di periculum: non vi è urgenza se sono decorsi 8 mesi dalla data di imminente commercializzazione del prodotto.

La Paris Local Division dell’UPC, con decisione del 21 novembre 2025, ha rigettato la richiesta di inibitoria in via d’urgenza avanzata dalla ricorrente Merz nei confronti di Viatris, ritenendo insussistente il requisito dell’urgenza ai sensi della Rule 211.4 RoP (rubricato “Order on the Application for provisional measures”). La controversia nasce dall’imminente lancio in Francia del farmaco generico Fampridine Viatris LP 10 mg, potenzialmente interferente con l’SPC FR13C0033 relativo al principio attivo fampridina. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti, la Corte ha rilevato che già il 22 novembre 2024, la procedura amministrativa francese per la determinazione del prezzo e del rimborso del farmaco generico era stata completata. Tale evento, osserva l’UPC, costituiva il momento dal quale Merz avrebbe dovuto percepire l’imminenza della commercializzazione del prodotto generico.

Le misure d’urgenza sono state richieste solo il 31 luglio 2025, cioè più di otto mesi dopo la finalizzazione della procedura amministrativa francese, atto che aveva consolidato l’aspettativa di un imminente lancio del generico.

La ricorrente si difende sostenendo che, l’atto del 10 giugno 2025 – corrispondente alla pubblicazione nel database francese dei farmaci– sarebbe stato il primo atto di contraffazione effettiva. La Corte rileva, invece, che la conclusione della procedura di determinazione del prezzo è l’atto rilevante ai fini della contestazione della contraffazione e che vi sia una mancanza di distinzione ai sensi dell’art. 62.1 UPCA e 211.2 RoP tra violazione imminente e violazione effettiva. Pertanto, il 10 giugno 2025 non poteva costituire il dies a quo da cui computare il termine per l’applicazione di misure d’urgenza, poiché si trattava di un passaggio prevedibile e già implicitamente annunciato dalle fasi precedenti della procedura. Tale dies a quo deve appunto essere considerato il 22 novembre 2024. Quindi, l’inattività di Merz è stata qualificata come “unreasonable delay” (art. 211.4 RoP), con conseguente rigetto dell’istanza.

Sul piano pratico, la decisione conferma che l’art. 211.4 RoP impone al richiedente un dovere di vigilanza particolarmente elevato, specialmente nel contesto del lancio di un farmaco generico. La sentenza in commento, nell’ambito del diritto UPC, segnala come l’urgenza debba essere valutata con riferimento alla conoscenza dell’imminente contraffazione, non ad una violazione effettiva. Ciò sembra essere tanto più vero quando – come nel caso di specie – la validità del titolo è già stata indebolita da precedenti decisioni sfavorevoli nei vari Stati Membri, come la revoca del brevetto di base in Germania per difetto di attività inventiva. Infine, la Corte chiarisce che il rigetto per la mancata prontezza nel richiedere la procedura non viola il diritto di accesso alla giustizia, poiché non preclude un’eventuale azione ordinaria di merito.

Riqualificare una S.r.l. in “società di fatto”? Per la giustizia tributaria non è ammissibile, senza prova piena dei presupposti

Con la recente pronuncia n. 988/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado lombarda rimarca un principio che va considerato ormai consolidato: una società di capitali, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, non può essere disconosciuta e riqualificata in società di fatto se non ricorrono — ed è onere dell’Amministrazione provarli — tutti i presupposti propri di tale figura. La personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale della S.r.l. non vengono meno per generici richiami a finalità elusive, né per riferimenti a comunicazioni informali o contatti occasionali che, al più, suggeriscono una collaborazione e non un effettivo vincolo societario. In questa linea, il Collegio annullava gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, chiarendo che non è lecito applicare alla società di capitali il regime di trasparenza dell’art. 5 TUIR, riservato alle società di persone e assimilate.

Il cuore della decisione è duplice.

Da un lato, il Collegio richiamava il presidio civilistico della tassatività delle cause di nullità e il valore cristallizzante dell’iscrizione nel registro delle imprese: a seguito della costituzione della società di capitali, infatti, la volontà giuridicamente rilevante è quella formalizzata nell’atto costitutivo e resa conoscibile ai terzi, non potendo tale atto essere reinterpretato alla luce di presunte intese soggettive.  Dall’altro lato, sul piano probatorio, la decisione ribadisce che la qualificazione di società di fatto richiede la dimostrazione concreta e convergente di fondo comune, gestione in comune, stabilità del vincolo e partecipazione al rischio di utili e perdite. Elementi meramente indiziari, dichiarazioni isolate e richiami a scambi informali non sono sufficienti a fondare un accertamento solidaristico e per trasparenza in capo alle persone fisiche. Nel caso esaminato, quegli indici mancavano: niente conti o conferimenti comuni, nessuna gestione unitaria dimostrata, soltanto elementi indiziari e dichiarazioni isolate, inidonei a scardinare la forma di capitali.

Da ciò discende l’inammissibilità dell’applicazione alle società di capitali del regime di trasparenza dell’art. 5 TUIR, imputando per trasparenza i redditi al contribuente in assenza della prova da parte dell’Amministrazione Finanziaria di un vero sodalizio di fatto.

Questo esito conferma la nostra linea difensiva: non è ammissibile riqualificare una S.r.l., sulla base di ricostruzioni di carattere ipotetico o di asserite finalità illecite attribuite in via meramente astratta, senza la previa e rigorosa dimostrazione dell’esistenza di un sodalizio di fatto e dei relativi presupposti legali.

In sintesi, riqualificazioni creative non possono supplire alla mancanza di prova da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei presupposti legali per la sussistenza di una società di fatto né tantomeno piegare la disciplina tributaria della trasparenza oltre il perimetro fissato dal Legislatore. In questo caso, il contribuente ha visto riconosciuto proprio tale principio, con conseguente annullamento degli atti impositivi fondati su una rilettura indebita della struttura societaria.

La posizione di garanzia nelle società di capitali: individuazione del datore di lavoro tra criteri formali e sostanziali

L’individuazione del soggetto su cui ricade la posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, rappresenta una delle questioni più complesse e delicate per le società di capitali. La definizione di “datore di lavoro” fornita dall’art. 2, comma 1, lett. b) del decreto, che fa riferimento al “soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione […] ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”, impone un’analisi che trascende la mera titolarità formale del rapporto di lavoro per approdare a un criterio di natura sostanziale.

L’analisi della recente giurisprudenza, sia penale che civile, offre un quadro chiaro degli strumenti a disposizione delle imprese e dei rischi connessi a scelte organizzative non conformi.

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale: Delega Gestoria e Delega di Funzioni

Nelle società di capitali, la posizione di garanzia è originariamente incardinata in capo all’intero Consiglio di Amministrazione (CdA). Tuttavia, l’ordinamento prevede due meccanismi principali per concentrare tale responsabilità su figure specifiche, con conseguenze giuridiche profondamente diverse.

  1. La Delega Gestoria (art. 2381 c.c.): questo istituto di diritto societario consente al CdA di delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Attraverso una delega gestoria, il consigliere delegato assume la qualifica di datore di lavoro a titolo originario, in quanto investito dei pieni poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza. Tale meccanismo permette di superare i limiti di indelegabilità previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP), poiché il delegato non è un mero esecutore di funzioni altrui, ma diviene egli stesso il garante primario. Sugli altri amministratori non delegati permane comunque un dovere di vigilanza e di agire informati, ai sensi degli artt. 2381 e 2392 c.c. La giurisprudenza civile ha precisato che tale dovere non si esaurisce in una mera attesa passiva di informazioni, ma impone un ruolo attivo nel rimuovere le criticità note (Cass. Civ., Sez. L, n. 27451 del 27/09/2023).
  2. La Delega di Funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008): a differenza della delega gestoria, questo strumento non trasferisce la titolarità della posizione datoriale, ma solo specifiche funzioni operative. La sua validità è subordinata a requisiti stringenti: atto scritto con data certa, professionalità ed esperienza del delegato, attribuzione di poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa e accettazione scritta del delegato. Fondamentalmente, il datore di lavoro delegante non è esonerato da responsabilità, ma conserva un “penetrante obbligo di vigilanza” sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.

La giurisprudenza, sia penale che civile, è costante nell’affermare che, per essere efficace, qualsiasi forma di trasferimento di responsabilità deve essere sostanziale e non meramente formale, investendo un soggetto qualificato e dotato di effettivi e autonomi poteri decisionali e di spesa.

2. L’approccio sostanzialistico e i rischi di una nomina inefficace: un caso di studio

La prassi giurisprudenziale, soprattutto in contesti aziendali complessi, ha valorizzato un’interpretazione sostanziale, ammettendo che la qualifica di datore di lavoro possa essere attribuita anche a una figura dirigenziale apicale, non membro del CdA, a condizione che questa sia effettivamente al vertice della gerarchia per la sicurezza e disponga di un’autonomia decisionale e di spesa non soggetta a limitazioni significative.

Tuttavia, un’analisi critica di un recente caso di studio, basata su pareri legali specialistici, ha messo in luce i gravi rischi di un assetto organizzativo solo apparentemente conforme. In una grande società, il CdA aveva deliberato di “individuare” quale datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, un proprio membro che ricopriva anche il ruolo di Direttore Operativo. Tale nomina è stata giudicata giuridicamente insostenibile per una serie di vizi formali e sostanziali.

Le principali criticità emerse sono state:

  • mancanza di una Delega Gestoria: la delibera si limitava a una mera “individuazione” del datore di lavoro, senza configurare una delega gestoria ai sensi dell’art. 2381 c.c. Ciò ha lasciato la posizione di garanzia radicata sull’intero CdA.
  • difetto di autonomia sostanziale: il soggetto nominato non possedeva un inquadramento da dirigente, considerato prerogativa essenziale per garantire l’autonomia richiesta, ma un inquadramento da lavoratore subordinato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale figura intermedia, operando in dipendenza diretta da un dirigente o dall’imprenditore, è intrinsecamente incompatibile con l’ampio grado di autonomia decisionale e di spesa che la stessa giurisprudenza richiede per la figura del datore di lavoro in senso prevenzionistico (Cass. Civ., Sez. L, n. 27451 del 27/09/2023).
  • Limiti di spesa: La previsione di un tetto di spesa fisso e annuale (anche per importi rilevanti, i.e. uguali o superiori a € 500.000,00) è stata interpretata come un chiaro indice della limitata autonomia del soggetto, il cui potere decisionale finale restava di fatto in capo al CdA.

La giurisprudenza conferma questo approccio rigoroso. Una recente pronuncia della Cassazione ha distinto tra un datore di lavoro “apicale” e uno “sottordinato” a capo di un’unità produttiva, sottolineando però che quest’ultimo, per essere considerato tale, deve essere dotato di reale autonomia gestionale e finanziaria, altrimenti si configura la figura di un semplice dirigente (Cass. Pen., Sez. 3, n. 22584 del 16/06/2025).

3. Le conseguenze della “Colpa Organizzativa”

Un assetto organizzativo viziato, come quello descritto, espone i vertici aziendali a una cascata di responsabilità.

  • Responsabilità penale: L’inefficacia della nomina comporta che la posizione di garanzia non si sposti, rimanendo in capo all’intero CdA in via solidale. Una scelta gestionale inadeguata, come una nomina fittizia, non esonera i vertici da responsabilità, poiché l’evento lesivo non deriva da un errore esecutivo del delegato, ma da una carenza strutturale a monte. Come affermato dalla Corte di Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro non viene meno se l’infortunio è conseguenza di “scelte gestionali inadeguate ascrivibili al datore di lavoro e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. Pen., Sez. 3, n. 26664 del 21/07/2025).
  • Responsabilità civile:
    • verso la società (art. 2392 c.c.): Gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni (sanzioni, risarcimenti, danno reputazionale) derivanti dall’aver omesso di predisporre un assetto organizzativo adeguato, in violazione del dovere di diligenza. La conoscenza di carenze nell’assetto, non seguita da un intervento correttivo, integra una chiara violazione del dovere di agire informati e di vigilare, che, come precisato dalla Cassazione civile, non è una mera attesa passiva di informazioni ma un dovere di attivarsi per rimuovere le criticità (Cass. Civ., Sez. L, n. 27451 del 27/09/2023).
    • verso i lavoratori (art. 2087 c.c.): La società è esposta a responsabilità contrattuale diretta per la violazione dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La giurisprudenza civile ha confermato che la violazione di tale norma costituisce un inadempimento contrattuale che obbliga la società al risarcimento del danno, qualora esista un nesso di causalità tra l’omissione e l’evento lesivo (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. n. 34968 del 28/11/2022).

L’insieme di queste disfunzioni può integrare una vera e propria “colpa di organizzazione” sistemica, rendendo estremamente complessa la difesa della società e dei suoi amministratori in sede giudiziaria.

Conclusioni

L’individuazione del datore di lavoro in materia di sicurezza non può risolversi in un adempimento meramente formale. La validità di una delega o di una nomina dipende dall’effettiva attribuzione di poteri decisionali e di spesa, che devono essere autonomi e scevri da limitazioni che ne inficino la sostanza. La soluzione giuridicamente più solida per concentrare la posizione di garanzia e proteggere i membri non operativi del CdA rimane la delega gestoria ex art. 2381 c.c., formalizzata in una delibera dettagliata e resa pubblica. Una governance della sicurezza carente non solo viola la normativa prevenzionistica, ma costituisce un inadempimento dei doveri fondamentali degli amministratori, esponendoli a gravi rischi legali che spaziano dal penale al civile.

Tempistiche di conservazione dati personali e campioni biologici

di Stefano Candela e Costanza Brighi

È noto che i tempi di conservazione dei dati personali in ambito sanitario sono una questione tanto spinosa quanto delicata. Con questa breve nota ci si propone di fornire alcuni chiarimenti in relazione alle tempistiche di conservazione dei dati personali e dei campioni biologici negli studi interventistici (siano essi farmacologici o meno), in quelli osservazionali, nonché in relazione all’ulteriore conservazione per studi futuri.

L’Autorità Garante italiana con provvedimento n. 9124510 del 5 giugno 2019, ha sancito il principio generale è che i dati e i campioni biologici utilizzati per l’esecuzione di ricerche scientifiche siano conservati in via pseudonimizzata per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Dopo di che dovrebbero essere distrutti o anonimizzati. Ne segue, pertanto, che il periodo di conservazione deve essere giustificatamente correlato allo scopo del trattamento, ovvero dello studio per cui vengono raccolti. In questo contesto, dunque, la scelta del periodo di conservazione dei dati deve essere supportata da una motivazione adeguata.

In alcuni casi, è la normativa stessa a determinare tempi di conservazione ritenuti congrui e giustificati in base alla tipologia di studio e, così, per gli:

“Studi interventistici farmacologici”, il Reg. (UE) n. 536/2014, art. 28, prevede espressamente un periodo di conservazione del fascicolo permanente della sperimentazione clinica di almeno 25 anni;
“Studi interventistici non farmacologici”, si può ritenere che trovino applicazione le regole di cui al punto precedente (25 anni), dato che il Reg. (UE) n. 536/2014 esclude dal proprio ambito di applicazione solo gli studi non interventistici (cd. osservazionali) ex art. 1;
“Studi osservazionali”, il periodo minimo di conservazione è fissato a 7 anni, secondo la Linea Guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci (425-2024, art. 17) e il Prov. del Garante Privacy del 18 luglio 2023 [9920977].
Questi periodi sono stati ritenuti congrui dall’Autorità per le rispettive tipologie di studio e il loro rispetto garantisce la compliance, poiché hanno già ottenuto un parere favorevole.

Tanto chiarito, si osserva che in ogni caso non è a priori vietata una conservazione più lunga, purché si fondi su motivazioni. Al riguardo, sulla base delle indicazioni fornite dal Garante, è consigliabile chiarire preliminarmente alcune questioni, ad esempio:

per le finalità della conservazione: sarebbe opportuno chiarire quali dati/campioni sono necessari e per quali scopi;
per la necessità dell’identificabilità: sarebbe opportuno verificare se fosse possibile raggiungere l’obiettivo con dati anonimi o se, invece, indispensabile mantenere il collegamento con il paziente;
per la durata della correlazione: andrebbe verificato se l’identificazione è necessaria, per quanto tempo e per quali motivi deve essere mantenuta.
In ogni caso, non essendo possibile stabilire arbitrariamente un periodo di conservazione, è sicuramente buona pratica attenersi ai termini definiti congrui dall’Autorità e prevedere periodi più lunghi solo in presenza di comprovate esigenze. Tenendo presente che, un termine significativamente superiore a quello indicato dall’Autorità, deve essere oggetto di particolare attenzione.

Questo principio si applica sia ai dati personali che ai campioni biologici. Tuttavia, è generalmente più semplice giustificare un periodo di conservazione prolungato per i dati personali, ad esempio per finalità di farmacovigilanza o verifiche sulla correttezza dello studio. Al contrario, per i campioni biologici, una volta eseguiti i test e raccolti i risultati della sperimentazione, raramente sussiste una reale necessità di conservarli ad eccezione della conservazione per ulteriori finalità di ricerca. Infatti, il modello di consenso informato predisposto dall’AIFA prevede, come regola generale, la loro distruzione al termine dello studio.

Dunque, una volta raggiunte le finalità dello studio, i dati personali e i campioni biologici dovrebbero essere distrutti o resi anonimi, fermo sempre il rispetto dei periodi di conservazione stabiliti dalla legge e dalle linee guida sopra citate. L’unica eccezione si verifica quando l’interessato presta il proprio consenso ad una conservazione ulteriore, permettendo così che dati e campioni siano mantenuti in banche dati o biobanche per futuri studi di ricerca. Questo “consenso ulteriore” consente di estendere la conservazione oltre le finalità originarie, ma sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità.

A tale riguardo si osserva che il consenso per l’ulteriore conservazione dovrebbe essere separato da quello originario e dovrebbe contenere informazioni dettagliate sulle nuove finalità. In proposito, il Garante Privacy ha privilegiato un approccio di conservazione controllata e limitata al tempo necessario per gli scopi del trattamento ove nel progetto di ricerca sia indicato il periodo di conservazione post-studio (cfr. Prov. n. 9124510 del 5 giugno 2019).

Sempre il Garante Privacy, in un parere reso nell’ambito di una consultazione preventiva (Parere n. 9791886 del 30 giugno 2022), ha ulteriormente puntualizzato che al momento della raccolta del consenso per la creazione di una banca dati, l’interessato deve essere informato almeno sulle macro-finalità di ricerca. Tuttavia, per condurre singoli studi futuri, sarà necessario definire in modo specifico le finalità di ciascun progetto e ottenere un nuovo consenso dell’interessato ovvero applicare l’art. 110 del Codice Privacy.

Detto parere, inoltre, specifica che, nel contesto di studi futuri, il periodo di conservazione dei dati, deve essere proporzionato alle finalità della ricerca e, dunque, potenzialmente non può dirsi indefinito. Inoltre, deve essere adeguatamente motivato con una giustificazione tecnica che lo colleghi agli obiettivi scientifici. Ad esempio, nel contesto una consultazione relativa ad uno studio sui tumori toracici, è stato ritenuto legittimo un lungo periodo di conservazione per consentire follow-up decennali, necessari a monitorare l’evoluzione della malattia nei pazienti con aspettativa di vita normale.

In conclusione, sia con riferimento ai dati personali che ai campioni biologici, bilanciando, da un lato, un approccio prudenziale per la tutela della riservatezza e, dall’altro lato, le esigenze dettate dalla ricerca scientifica, i termini di conservazione andrebbero di volta in volta individuati in modo che sia congrui per la tutela di entrambi gli interessi in gioco, ossia che non comportino eccessivi sacrifici per le contrapposte esigenze.

Per tale ragione non è possibile stabilire a priori un periodo di conservazione valido per ogni studio: la durata deve essere valutata caso per caso, tenendo conto di criteri normativi e scientifici. Attenersi ai termini già ritenuti congrui dall’Autorità costituisce un punto di riferimento solido, mentre periodi di conservazione prolungati vanno sempre adeguatamente motivati, poiché potrebbero sollevare dubbi in termini di proporzionalità e necessità.

Il nuovo Reg. EU sul design: cosa cambia?

di Giuseppe Colica e Sofia Bernardini

Il 1maggio 2025 entra in vigore il Reg. UE n. 2822/2024 che modifica il Reg. (CE) n. 6/2002 sui Disegni e Modelli Comunitari, rendendo la relativa disciplina uniforme rispetto a quella dei Marchi dell’Unione Europea. Il nuovo testo è stato varato nell’ambito del c.d. «Design Package», un pacchetto legislativo che comprende la Direttiva UE 2024/2823 del 23.10.2024 sulla protezione giuridica dei Disegni e Modelli (per il suo recepimento gli Stati membri avranno tempo fino al 9 dicembre 2027) e il Regolamento in parola. Il nuovo quadro normativo rappresenta una significativa modernizzazione del sistema di protezione delle privative industriali, in linea con le nuove tecnologie (ad esempio l’IA, la stampa 3D, il metaverso), le realtà economiche in scala globale e consentirà di liberalizzare il mercato dei pezzi di ricambio a vantaggio dei consumatori e della concorrenza, grazie all’introduzione della c.d. «clausola di riparazione».

Analizziamo di seguito le principali novità.

Terminologia e aspetti formali

Le prime novità riguardano la terminologia. Il nuovo Regolamento verrà rinominato «Regolamento sui Disegni e Modelli dell’Unione Europea» («RDUE») così come il Disegno o Modello Comunitario verrà rinominato Disegno o Modello dell’Unione Europea. Parimenti, il «Tribunale dei Disegni e Modelli Comunitari» diventerà «Tribunale dei Disegni e Modelli dell’UE».

Al pari di quanto avviene già per i marchi registrati (®) e per il diritto d’autore (©), il Disegno o Modello EU sarà rappresentato da una D cerchiata. Tale segno potrà anche essere accompagnato dal numero di registrazione o da un collegamento ipertestuale alla sua iscrizione sul registro. Questa misura è volta a facilitare la commercializzazione dei disegni e modelli registrati, migliorando così la visibilità della loro protezione.

Estensione dell’ambito di tutela

Rispetto a quanto previsto dal testo previgente, il Disegno o Modello includerà anche l’animazione. L’art. 3, par. 1, RDUE, infatti, amplia l’oggetto della tutela facendovi rientrare anche «il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche».

Inoltre, con la nuova formulazione, la definizione di «prodotto» (art. 3, par. 2, RDUE) ricomprenderà anche gli elementi non fisici (si pensi, ad esempio, al design che viene proiettato su uno schermo) e verrà estesa espressamente anche agli «assortimenti di articoli», alla «disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno», agli «assortimenti di articoli», alle «opere», ai «loghi», ai «motivi decorativi per superfici» e alle «interfacce grafiche».

Ampliamento dei diritti conferiti al titolare della privativa

È stato ampliato il novero dei diritti conferiti al design. Infatti, al fine di adeguare la normativa europea agli sviluppi tecnologici – quali, ad esempio, la stampa 3D – e sanzionare condotte illecite prima sguarnite di protezione giuridica, l’art. 19, par. 2, RDUE attribuirà al titolare della privativa europea il diritto di vietare a terzi «la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto» in cui il Disegno o Modello è incorporato o cui è applicato.

Nuove limitazioni

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione incontreranno nuove limitazioni. In particolare, il nuovo art. 20, par. 1, RDUE prevede che diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non potranno essere esercitati contro gli «atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello» – e ciò per agevolare l’interoperabilità dei prodotti – nonché contro «gli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia» al fine di salvaguardare il diritto alla libertà di espressione.

La clausola di riparazione

Diventerà una disposizione permanente, a seguito di un periodo transitorio di otto anni. Infatti, l’art. 20 bis RDUE stabilisce che «non è protetto il disegno o modello dell’UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente (..) al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario». La clausola di riparazione, quindi, consente la riparazione di prodotti complessi, quali, ad esempio, le autovetture, senza violare i diritti di design detenuti sui componenti originali. In questo modo, verrà agevolata la libera concorrenza e verranno ridotti i costi per i consumatori che potranno usare pezzi di ricambio identici agli originali per ripristinare l’aspetto iniziale del prodotto, senza incorrere in atti contraffattivi.

Nuova procedura di deposito

Viene significativamente modificata la procedura di deposito e di esame, per snellire il procedimento e facilitare l’utenza. Tutte le domande dovranno essere presentate direttamente all’EUIPO e non più agli uffici nazionali e la data del deposito sarà definita dalla data del pagamento della relativa tassa (che dovrà avvenire entro massimo un mese dal deposito, al pari di quanto avviene nel caso dei Marchi dell’Unione Europea).

Viene abolita la possibilità di depositare campioni fisici, eliminato il requisito della unità di classe e limitato a cinquanta il numero di Disegni e Modelli per ogni domanda, al fine di facilitare l’esame da parte dell’Ufficio.

La pubblicazione differita non sarà più soggetta al pagamento di una tassa di pubblicazione, imponendo ai titolari di rinunciare esplicitamente ai disegni o modelli qualora non vogliano che la domanda venga pubblicata.

Il mancato pagamento della tassa di differimento al momento del deposito comporterà il rigetto della domanda. Infine, viene uniformato il calcolo del periodo di base per il rinnovo dei Disegni e Modelli dell’UE con quello dei Marchi dell’UE: sei mesi che terminano alla data di scadenza della registrazione (e non più l’ultimo giorno del mese in cui termina la protezione).