A New Ethical Framework: Proposed Code of Conduct for UK Directors

L’Institute of Directors, un’organizzazione professionale britannica per direttori di società, dirigenti aziendali senior e imprenditori, ha pubblicato una bozza di codice di condotta per i “Directors”. Fino alla metà del mese di agosto 2024, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire all’Istituto le proprie osservazioni sul codice e proporre eventuali integrazioni e/o modifiche.

Ezio La Rosa e Annie Jandoli del team Corporate Finance London ne parlano nell’articolo “A New Ethical Framework: Proposed Code of Conduct for UK Directors”.

«Regolamento (UE) n. 2021/2117: La nuova etichettatura per i prodotti vitivinicoli» articolo a cura di Emanuele Mazzei

Regolamento (UE) n. 2021/2117: La nuova etichettatura per i prodotti vitivinicoli

Il settore vitivinicolo italiano è recentemente stato coinvolto in una serie di interventi del legislatore europeo sull’etichettatura dei vini, ormai efficaci da questo mese (infatti con il decreto ministeriale n. 115268 dell’8 marzo 2024, sono state estese fino al 30 giugno 2024 le proroghe ai termini per l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/2117).

Etichettatura: Le Regole UE

Il Regolamento (UE) 2021/2117 ha apportato modifiche significative al Regolamento (UE) 1308/2013, introducendo l’obbligo di includere la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale nell’etichettatura dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (paragrafi 42 e 80 del Preambolo). Queste informazioni devono essere fornite sia sull’etichetta fisica che in formato elettronico tramite e-label.

Queste regole dovevano essere imperative dal’8 dicembre 2023. Tuttavia, a due settimane dalla scadenza, la Commissione Europea ha pubblicato delle linee guida che concedevano deroghe ai termini di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2117.

Le linee guida permettevano ai vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 di continuare a essere commercializzati con le vecchie etichette fino a esaurimento scorte, anche a causa della complessità percepita nell’implementazione delle nuove etichette.

Italia: Proroghe sull’Etichettatura dei Vini

In Italia era prevista una deroga trimestrale al Regolamento (UE) 1308 del 2013 riguardante le nuove etichette per il vino. Questa deroga, valida dall’8 dicembre 2023 all’8 marzo 2024, consentiva l’etichettatura e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli e aromatizzati con etichette che riportano il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR Code. Tale codice permetteva di accedere alla lista degli ingredienti e ai valori nutrizionali, garantendo una corretta informazione ai cittadini. Successivamente, l’8 marzo 2024, un secondo decreto ha esteso questa proroga fino al 30 giugno 2024. In definitiva dal primo luglio 2024 entreranno in vigore le nuove regole UE sulle etichette.

E-Label

La Commissione Europea ha chiarito che il QR code che rinvia alle informazioni obbligatorie deve essere accompagnato da una dicitura chiara sull’etichetta fisica, indicando che tali informazioni riguardano gli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Inoltre, e ai sensi dell’articolo 116-bis co.5 (come modificato), il QR code deve indirizzare direttamente alle informazioni specifiche per il singolo prodotto, senza ostacoli come la raccolta di dati personali (data tracking).

Nello specifico, quindi, per le etichette di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione Europea sarà obbligatorio inserire: la dichiarazione nutrizionale (valore energetico, quantità di grassi, quantità di acidi grassi saturi, quantità di carboidrati, quantità di zuccheri, quantità di proteine e infine quantità di sale) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; l’elenco degli ingredienti (solfiti o anidride solforosa, uovo, proteina dell’uovo, derivati dell’uovo, lisozima da uovo o ovoalbumina, latte, derivati del latte, caseina del latte o proteina del latte, regolatori dell’acidità e agenti stabilizzanti, sciroppo zuccherino e sciroppo di dosaggio, gas e gas di imballaggio) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (in conformità all’articolo 119, come modificato con l’aggiunta della lettera h).[1]

Di fatto, il vino e le bevande alcoliche vengono equiparate, in termini di informazioni, a tutti gli altri alimenti commercializzati nell’UE e così come si legge al paragrafo 77 del Preambolo: “I prodotti vitivinicoli aromatizzati e le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli (…) dovrebbero avere lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari”.

Si osservi che la mancata attuazione del Regolamento da parte di chi produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce vini per il consumo a partire dal primo luglio 2024, comporterà in via definitiva e con esclusione di deroghe, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e proporzionali alla violazione (ai sensi del paragrafo 17 del Preambolo e dell’articolo 90-bis).

[1] Si veda FEDERVINO (Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini) in “Dichiarazione nutrizionale e elenco degli ingredienti dei vini”.

Small Businesses at the heart of the 2024 Manifestos

Le piccole imprese rappresentano la struttura portante del sistema economico del Regno Unito per loro capacità di innovare, creare posti di lavoro e favorire lo sviluppo e la crescita dell’intera comunità.

Ezio La Rosa e Annie Jandoli del team Corporate Finance London, in vista delle elezioni generali del Regno Unito del 4 luglio 2024, illustrano nell’articolo Small Businesses at the heart of the 2024 Manifestos le proposte legislative a supporto delle piccole e medie imprese contenute nei programmi elettorali dei principali partiti politici. In particolare, vengono analizzate le misure proposte dal “New Deal for Working People” del Labour Party, del “Bold Action. Secure Future. Strong Leadership” del Conservative Party e del “For a Fair Deal” dei Liberal Democrats.

UK general elections 2024: impact on companies. Employment law and Equality Act reforms

L’articolo di Ezio La Rosa e Annie Jandoli dal titolo “UK general elections 2024: impact on companies. Employment law and Equality Act reforms“, illustra – in vista delle elezioni generali del Regno Unito del 4 luglio 2024 – quali saranno i possibili cambiamenti legislativi contenuti nei programmi elettorali dei principali partiti politici.

Sono state analizzate le principali proposte del “New Deal for Working People” del Labour Party, del “Bold Action. Secure Future. Strong Leadership” del Conservative Party e del “For a Fair Deal” dei Liberal Democrats. Le proposte dei partiti includono modifiche sostanziali alla definizione dello status dei dipendenti, ai diritti dei lavoratori, al lavoro flessibile e alle retribuzioni. Inoltre, l’articolo evidenzia i possibili cambiamenti all’Equality Act 2010 che potrebbero avere ripercussioni sulla parità di genere e sulle politiche antidiscriminatorie sul luogo di lavoro.

Leggi l’articolo integrale in inglese.

Celestino Quarato su ItaliaOggi «Segreti industriali, la richiesta di descrizione va respinta se è esplorativa»

Celestino Quarato firma un articolo per ItaliaOggi dal titolo «Segreti industriali, la richiesta di descrizione va respinta se è esplorativa».

L’articolo

«La richiesta di descrizione cautelare di un segreto industriale, se esplorativa, va respinta. Con ordinanza pubblicata il 12 giugno 2024, il  Tribunale di Firenze, in sede di reclamo in composizione collegiale, ha chiarito che i risultati della descrizione concessa inaudita altera parte non sono utilizzabili per la conferma della stessa misura di descrizione nel contraddittorio delle parti, se la conferma di una misura cautelare si basa sull’esito delle operazioni di descrizione svolte antecedentemente all’attivazione del contraddittorio. La controversia ha ad oggetto la contestata sottrazione di segreti industriali di una società aerospaziale, da parte di un suo ex dipendente. Inizialmente, con ricorso ex art. 129 c.p.i., la società datrice di lavoro aveva instaurato un procedimento cautelare volto ad ottenere la descrizione inaudita altera parte dei dispositivi informatici del proprio ex dipendente, per ricercare la prova dell’illecita sottrazione di alcuni progetti aziendali. Il giudice monocratico aveva dapprima concesso la misura richiesta e poi, nel contraddittorio con il resistente, ha revocato la descrizione per mancanza della prova di un’effettiva attività illecita. Pertanto, la ricorrente ha proposto reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. al fine di ottenere la revoca dell’ordinanza di rigetto e la conferma della descrizione. Anche in sede collegiale, il Tribunale di Firenze ha respinto le domande della reclamante, stabilendo che la conferma di una misura cautelare deve basarsi sull’esistenza, antecedente e indipendente dai risultati della descrizione, dei presupposti per la concessione della misura stessa. Ciò significa che, anche se nel corso di una descrizione dovesse essere trovato materiale potenzialmente idoneo a provare l’illecito, tali risultanze non potrebbero essere utilizzate per giustificare la conferma della descrizione, essendo necessario che i presupposti per la conferma preesistano alla stessa attività di descrizione.Al riguardo, la ricorrente stessa aveva sostenuto che solo mediante la descrizione sarebbe stato possibile verificare se il resistente detenesse ancora documenti aziendali. Il Tribunale ha interpretato questa affermazione ritenendo, da un lato, che sia un non-senso affermare che una prova possa essere ammessa o non ammessa a seconda del suo risultato e, dall’altro, che proprio la citata affermazione della fosse una chiara indicazione del carattere esplorativo della richiesta. Ergo, il Tribunale riafferma la necessità di fondare le richieste di descrizione su elementi concreti.»

 

Gianluca Pojaghi coautore del volume Crisi e resilienza del diritto d’autore di Giappichelli

L’avvocato Gianluca Pojaghi  of counsel di Lexsential ha contribuito alla stesura del volume, edito da Giappichelli Editore: «Crisi e Resilienza del Diritto d’Autore – il recepimento italiano della direttiva 790/2019», curato dalla Prof. Maria Letizia Bixio.

L’opera, appena pubblicata, analizza, articolo per articolo, il processo di implementazione in Italia della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Il contributo di Gianluca si concentra sulla norma che istituisce la partecipazione degli editori ai proventi per le limitazioni ai diritti (reprografia e copia privata), introdotta dal Legislatore unionista, e quindi da quello italiano, a seguito della cosiddetta sentenza “Reprobel”. La norma analizzata è l’art. 70-quinquies della Legge sul Diritto d’Autore (la n. 633 del 22 aprile 1941).

Secondo la presentazione dell’editore, la Direttiva copyright ha reso necessario che il legislatore italiano intervenisse sul testo della legge 633/1941 che riguarda la protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi.

L’intervento è richiesto per coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della materia perseguiti dall’Unione Europea nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale che si pone obiettivi ampi e superiori.

 

La presentazione del volume da parte dell’editore Giappichelli

L’opera, redatta a più mani, è indirizzata a giuristi teorici, professionisti  e operatori del settore delle opere digitali.

Il volume, secondo l’Editore Giappichelli: « Propone un approfondimento di tutti gli istituti, neo-formati o riformati dalla Direttiva, con riferimento anche alle possibili ricadute nel sistema interno. Mediante uno schema snello, ciascun capitolo mira a dirimere i primi dubbi interpretativi del nuovo dettato normativo per offrire, grazie al contributo qualificato dei più illustri studiosi nazionali della materia, la comprensione critica di quei correttivi che il legislatore europeo aveva previsto fossero assunti in sede attuativa per affrontare le dure sfide poste dalla digitalizzazione alle tradizionali forme di sfruttamento delle opere protette».

Sabrina Peron ha pubblicato per la nota rivista «Responsabilità civile e previdenza» della Giuffrè una nota di commento alla cassazione in tema di discriminazione

Sabrina Peron, of counsel di Lexsential, ha pubblicato una nota a sentenza dal titolo «Libertà di espressione e tutela del diritto a non venire discriminati», sulla rivista «Responsabilità civile e previdenza» edita dalla casa editrice giuridica Giuffrè Francis Lefebvre.

La nota a sentenza riguarda in particolare il commento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 16 agosto 2023 n. 24686 che riguarda i diritti della personalità, la discriminazione per motivi razziali e la violazione della dignità delle persone. La Corte richiama nella sentenza a numerosi atti legislativi comunitari e nazionali, tra cui il D. Lgs. 18/8/2015 n. 142.

Il caso riguarda l’utilizzo dell’espressione clandestini nei confronti di richiedenti asilo stranieri arrivati sul suolo nazionale. L’appellativo costituisce in sé  un atto discriminatorio per contrasto con il principio di tutela della dignità umana. La Cassazione ha accolto la domanda di risarcimento proposta da una associazione di assistenza agli stranieri nei confronti di un partito politico che aveva affisso in prossimità del centro di accoglienza un manifesto che si riferiva ai migranti con l’appellativo di clandestini.

In tema di discriminazione, la molestia per ragioni di razza o di etnia è integrata da qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo nei confronti della etnia.

La nota a sentenza di Sabrina Peron è consultabile all’indirizzo web: www.iusexplorer.it/riviste/home

 


Sabrina Peron è un avvocato di grande esperienza e assiste clienti, italiani e stranieri, nei settori del diritto dell’informazione, in particolare dell’informazione economica e finanziaria, del diritto d’autore, diritto sportivo e tutela diritti della personalità: reputazione, privacy, oblio, immagine e identità personale.

In questo particolare ambito è conosciuta e apprezzata anche per le numerose pubblicazioni in riviste giuridiche e la sua partecipazione ai convegni.
Svolge altresì attività legale nell’ambito del diritto commerciale e societario dove ha acquisito esperienza nei settori della responsabilità degli amministratori, della contrattualistica, della concorrenza.

L’arbitrato dopo la riforma Cartabia. Agata Sobol e Gianluca Pojaghi tra gli autori per Zanichelli editore

L’arbitrato dopo la riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022 – Arbitrati speciali – Profili evolutivi

Questo il titolo del volume in uscita per Zanichelli editore che contiene numerosi contributi.

contiene numerosi contributi, tra cui quelli di Agata Sobol  e Gianluca Pojaghi  che affrontano rispettivamente il tema dell’arbitrato nelle controversie brevettuali, nel Capitolo 7 e le controversie arbitrali in materia di diritto d’autore e, in particolare, nel mondo della musica, contenute nel Capitolo 5.

Agata in particolare si concentra nell’ambito del procedimento arbitrale avanti l’Unified Patent Court (UPC), del quale descrive  i profili tecnici e strategici della procedura arbitrale avanti il PMAC (Patent Mediation and Arbitration Centre).

Gianluca si concentra sulla analisi dell’evoluzione storica della normativa a partire dalla originaria previsione legislativa, passando per l’analisi delle più avanzate e recenti discipline comunitarie fino alla descrizione tecnica e strategica delle procedure per la risoluzione delle controversie affidate all’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

I temi trattati da Gianluca riguardano le controversie arbitrabili e i diritti indisponibili, la direttiva n. 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (direttiva «Collecting»), la direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e i diritti connessi
nel mercato unico digitale (direttiva «Digital Market»), e le procedure per la risoluzione delle controversie affidate alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Il volume, secondo l’editore: «offre una panoramica dell’arbitrato partendo dalla recente riforma Cartabia».

Si sviluppa in tre parti di cui la prima dedicata alle novità introdotte dalla riforma, con il commento delle norme del codice riformate e i più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. La seconda dedicata agli arbitrati speciali e all’arbitrato internazionale e la terza aperta alle prospettive di applicazione dell’arbitrato in prospettiva, anche in settori fino ad oggi inesplorati o poco praticati come il diritto dei consumatori, il diritto d’autore e il diritto di famiglia, l’intelligenza artificiale e l’applicazione delle neuroscienze.

Vincenzo Jandoli firma un commento sul marchio «Pablo Escobar» per Italia Oggi

Il quotidiano Italia Oggi ha pubblicato un intervento a firma dell’avvocato Vincenzo Jandoli, partner di Lexsential ed esperto di diritto della proprietà intellettuale e industriale che riguarda un curioso caso affrontato dal Tribunale dell’Unione Europea con sentenza del 17 aprile 2024, relativa al caso T 255/23.

Leggi l’articolo su Italia Oggi (in abbonamento)

Nell’articolo si evidenzia come il nome del noto narcotrafficante colombiano non possa essere registrato come marchio denominativo.

Lo scorso settembre 2021 la società portoricana Escobar Inc. ha chiesto la registrazione del segno denominativo Pablo Escobar come marchio UE per vari prodotti all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L’intenzione era evidentemente quella di pubblicizzare e commercializzare prodotti, tra cui profumi, accessori, pelletteria e abbigliamento con il brand ispirato al nome del noto narcotrafficante scomparso nel 1993.

«Ebbene, queste persone assocerebbero il marchio Pablo Escobar alle attività illecite di traffico di droga e ai crimini e alle sofferenze che ne derivavano, quindi, in contrasto con i valori e le norme morali fondamentali prevalenti nella società spagnola e alla base della cultura», scrive Vincenzo Jandoli nell’articolo.

L’EUIPO ha rifiutato la registrazione con la ragione dell’«impedimento assoluto» ai sensi dell’articolo 7.1(f) del regolamento Ue n. 1001/2017  in base al quale non possono essere registrati marchi che siano contrari all’ordine pubblico e al buon costume.

L’Ufficio ha espresso una valutazione basandosi sulla percezione, in particolare, del pubblico di lingua spagnola e giudicato applicabile la restrizione prevista dal regolamento.


L’avvocato Jandoli firma numerosi articoli per Italia Oggi e Italia Oggi Sette, in tema di marchi e brevetti, materia della si occupa in via esclusiva dall’inizio della sua carriera e, oggi, ai massimi livelli.  

È entrato nel 1994 nello studio del Prof. Franzosi, leader in Europa nel diritto industriale, , diventando partner nel 2000. Per poi concludere la propria esperienza in quello studio come Managing Partner per poi entrare con il suo team come socio  nel 2023 in Lexsential.

Vincenzo si occupa di contenzioso e consulenza nel campo brevettuale, marchi, design, copyright, concorrenza sleale, pubblicità e contrattualistica relativa alla tutela della tecnologia e soluzioni innovative. 

La sua esperienza si estende all’attività accademica in Italia e all’estero e svolge una intensa attività convegnistica e di pubblicista.

Vincenzo Jandoli interviene su Italia Oggi sulla proposta di regolamento per la Compentence Center che si occuperà di royalty per brevetti SEP.

Il quotidiano economico e giuridico Italia Oggi ha pubblicato un contributo a firma dell’Avv. Vincenzo Jandoli, equity partner di Lexsential, in merito alla proposta di regolamento sugli Standards Essential Patents. Ne riportiamo di seguito un estratto.

Conciliazione per i brevetti SEP

Ieri si è riunita la Commissione del parlamento europeo per una prima votazione sulla proposta di regolamento europeo relativo ai brevetti essenziali meglio noti come Standard Essential Patents (SEP).

Nella proposta di regolamento è prevista, quale principale novità, l’istituzione di un organo istituzione chiave: il Competence Center presso l’Ufficio europeo di tutela della proprietà intellettuale (Euipo) ad Alicante, in Spagna. Tra i suoi compiti rientrerà la gestione della fase di conciliazione obbligatoriamente preliminare a qualunque contenzioso in caso di violazione di SEP e determinazione della royalty per il loro utilizzo.

Prima di analizzare i singoli compiti di questo centro è opportuno, però, un chiarimento su cosa siano i SEP e le relative licenze.

SEP è un brevetto che rivendica un’invenzione che dev’essere necessariamente (nel senso che non vi è altra strada percorribile) utilizzata (per esempio dai produttori di dispositivi mobili) per conformarsi a uno standard tecnico (un complesso di requisiti tecnici a cui i prodotti realizzati in un determinato settore devono uniformarsi).

Ciò al fine ultimo di permettere l’interoperabilità (reciproca compatibilità) tra dispositivi di diversi produttori (tipico esempio: lo standard WiFi, o 4G o 5G).

La dichiarazione di essenzialità di un brevetto per un determinato standard è fatta dal titolare stesso del brevetto, che è tenuto a concedere in licenza SEP a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair, Reasonable, and non-discriminatory, da cui l’acronimo FRAND).

La licenza è necessaria in quanto, se il prodotto è compatibile con lo standard, allora riprodurrà necessariamente l’insegnamento brevettato, e la sua produzione o commercializzazione integrerà – in assenza di licenza- una contraffazione.


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