Vincenzo Jandoli firma un commento sul marchio «Pablo Escobar» per Italia Oggi

Il quotidiano Italia Oggi ha pubblicato un intervento a firma dell’avvocato Vincenzo Jandoli, partner di Lexsential ed esperto di diritto della proprietà intellettuale e industriale che riguarda un curioso caso affrontato dal Tribunale dell’Unione Europea con sentenza del 17 aprile 2024, relativa al caso T 255/23.

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Nell’articolo si evidenzia come il nome del noto narcotrafficante colombiano non possa essere registrato come marchio denominativo.

Lo scorso settembre 2021 la società portoricana Escobar Inc. ha chiesto la registrazione del segno denominativo Pablo Escobar come marchio UE per vari prodotti all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L’intenzione era evidentemente quella di pubblicizzare e commercializzare prodotti, tra cui profumi, accessori, pelletteria e abbigliamento con il brand ispirato al nome del noto narcotrafficante scomparso nel 1993.

«Ebbene, queste persone assocerebbero il marchio Pablo Escobar alle attività illecite di traffico di droga e ai crimini e alle sofferenze che ne derivavano, quindi, in contrasto con i valori e le norme morali fondamentali prevalenti nella società spagnola e alla base della cultura», scrive Vincenzo Jandoli nell’articolo.

L’EUIPO ha rifiutato la registrazione con la ragione dell’«impedimento assoluto» ai sensi dell’articolo 7.1(f) del regolamento Ue n. 1001/2017  in base al quale non possono essere registrati marchi che siano contrari all’ordine pubblico e al buon costume.

L’Ufficio ha espresso una valutazione basandosi sulla percezione, in particolare, del pubblico di lingua spagnola e giudicato applicabile la restrizione prevista dal regolamento.


L’avvocato Jandoli firma numerosi articoli per Italia Oggi e Italia Oggi Sette, in tema di marchi e brevetti, materia della si occupa in via esclusiva dall’inizio della sua carriera e, oggi, ai massimi livelli.  

È entrato nel 1994 nello studio del Prof. Franzosi, leader in Europa nel diritto industriale, , diventando partner nel 2000. Per poi concludere la propria esperienza in quello studio come Managing Partner per poi entrare con il suo team come socio  nel 2023 in Lexsential.

Vincenzo si occupa di contenzioso e consulenza nel campo brevettuale, marchi, design, copyright, concorrenza sleale, pubblicità e contrattualistica relativa alla tutela della tecnologia e soluzioni innovative. 

La sua esperienza si estende all’attività accademica in Italia e all’estero e svolge una intensa attività convegnistica e di pubblicista.

Vincenzo Jandoli interviene su Italia Oggi sulla proposta di regolamento per la Compentence Center che si occuperà di royalty per brevetti SEP.

Il quotidiano economico e giuridico Italia Oggi ha pubblicato un contributo a firma dell’Avv. Vincenzo Jandoli, equity partner di Lexsential, in merito alla proposta di regolamento sugli Standards Essential Patents. Ne riportiamo di seguito un estratto.

Conciliazione per i brevetti SEP

Ieri si è riunita la Commissione del parlamento europeo per una prima votazione sulla proposta di regolamento europeo relativo ai brevetti essenziali meglio noti come Standard Essential Patents (SEP).

Nella proposta di regolamento è prevista, quale principale novità, l’istituzione di un organo istituzione chiave: il Competence Center presso l’Ufficio europeo di tutela della proprietà intellettuale (Euipo) ad Alicante, in Spagna. Tra i suoi compiti rientrerà la gestione della fase di conciliazione obbligatoriamente preliminare a qualunque contenzioso in caso di violazione di SEP e determinazione della royalty per il loro utilizzo.

Prima di analizzare i singoli compiti di questo centro è opportuno, però, un chiarimento su cosa siano i SEP e le relative licenze.

SEP è un brevetto che rivendica un’invenzione che dev’essere necessariamente (nel senso che non vi è altra strada percorribile) utilizzata (per esempio dai produttori di dispositivi mobili) per conformarsi a uno standard tecnico (un complesso di requisiti tecnici a cui i prodotti realizzati in un determinato settore devono uniformarsi).

Ciò al fine ultimo di permettere l’interoperabilità (reciproca compatibilità) tra dispositivi di diversi produttori (tipico esempio: lo standard WiFi, o 4G o 5G).

La dichiarazione di essenzialità di un brevetto per un determinato standard è fatta dal titolare stesso del brevetto, che è tenuto a concedere in licenza SEP a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair, Reasonable, and non-discriminatory, da cui l’acronimo FRAND).

La licenza è necessaria in quanto, se il prodotto è compatibile con lo standard, allora riprodurrà necessariamente l’insegnamento brevettato, e la sua produzione o commercializzazione integrerà – in assenza di licenza- una contraffazione.


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Sabrina Peron interviene sulle discriminazioni di genere nello sport

La rivista «Nuoto.com» ha pubblicato una riflessione a firma dell’Avv. Sabrina Peron, of counsel di Lexsential, in merito alla partecipazione di atleti transgender alle competizioni di nuoto in acque libere.
Ne riportiamo di seguito un estratto.

Riflessioni aperte sugli atleti transgender e il nuoto in acque libere

Il “Daily News Of Open Water Swimming” ha recentemente pubblicato un interessante articolo, a firma di Steven Munatones(nuotatore di acque libere e autore di numerosi articoli e libri in materia – a questo link la sua biografia DNOWS – Le notizie quotidiane sul nuoto in acque libere (dailynewsofopenwaterswimming.com), per stimolare il dibattito della comunità di nuoto in acque libere sugli atleti transgender.

L’articolo muove da una duplice constatazione.

Da un lato, la constatazione delle polemiche e delle discussioni che hanno attraversato il mondo del nuoto negli USA dopo che Lia Thomas è diventata la prima atleta transgender a vincere una gara della NCAA Division I ai campionati del 2022 (in proposito si rinvia al nostro articolo a questo link Nuoto: alla ricerca del difficile equilibrio tra inclusività e parità di condizioni – Nuoto.com). Polemiche che hanno interessato soprattutto la questione di un possibile vantaggio delle atlete transgender su quelle cinsgender, vantaggio che potrebbe essere non del tutto eliminato dalle cure ormonali.

Dall’altro lato, constatazione che nel nuoto in acque libere tutto sommato vi è un certo bilanciamento di risultati tra uomini e donne; anzi quest’ultime  soprattutto nelle ultramaratone – hanno stabilito record assoluti Si pensi ad Arianna Bridi e a Marcela Cunha che nel 2020 si sono classificate al 1° e 2° posto assoluto nella storica Maratona Capri-Napoli di 36 km in 6 ore e 4 minuti, battendo il record assoluto maschile e femminile; oppure a SarahThomas, finora la prima ed unica persona al mondo ad attraversare a nuoto la Manica per quattro volte consecutive (nuotando circa 84 miglia in 54 ore e 10 minuti) e il North Channel per due volte consecutive (notando circa 45 miglia in 21 ore e 46 minuti).


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Nota a sentenza di Sabrina Peron sul diritto all’aggiornamento delle notizie di cronaca.

La «Rivista Giuridica Sarda» ha pubblicato una nota a sentenza a firma dell’Avv. Sabrina Peron, of counsel di Lexsential di commento alla sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 519/2021 che riguarda il diritto all’aggiornamento delle notizie pubblicate sulle testate on-line.

Il principio giuridico sul quale ruotano la pronuncia e il commento, ribadito dalla Corte, è che: «Per le testate giornalistiche non sussiste alcun obbligo generale e automatico di aggiornamento e/o di rimozione delle notizie una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo; tuttavia, l’interessato ha sempre diritto di richiedere l’aggiornamento e/o la cancellazione dei suoi dati.

Il diritto all’aggiornamento della notizia, che si traduce nella facoltà di richiedere alla testata giornalistica l’aggiornamento dei propri dati, risponde, per un verso, e in via prioritaria, all’interesse del singolo a non vedere la rappresentazione della propria identità vincolata ad informazioni non contestualizzate con le vicende successive e, quindi, parziali e sostanzialmente non vere; per altro verso risponde indirettamente anche all’interesse della collettività ad un’informazione tempestiva e, soprattutto, corretta e completa».

Il commento è stato ripreso anche dal quotidiano Italia Oggi in data 17 gennaio 2024.
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Corte d’appello di Cagliari, 15 dicembre 2021, n. 591 con nota di Sabrina Peron

«Il diritto all’aggiornamento delle notizie di cronaca»

La fattispecie per cui è causa ha origine da un caso di cronaca giudiziaria: un soggetto viene arrestato in presunta fragranza di reato di furto di piante d’olivo. Il quotidiano l’Editrice Alfa, in data 10.3.2008, dИ la notizia dell’arresto con un articolo nel quale riporta anche i dati personali dell’arrestato (nome, cognome, residenza e etИ). A seguito della convalida dell’arresto e del rinvio a giudizio, in data 11.3.2008, viene pubblicato un secondo articolo di aggiornamento. Entrambi gli articoli vengono diffusi anche tramite la testata on-line del quotidiano. Successivamente, con sentenza del 29.5.2009 (quindi dopo circa 14 mesi dalla pubblicazione degli articoli sopra citati), il tribunale pronuncia assoluzione con formula piena, il quotidiano non dИ perШ notizia circa l’esito favorevole del processo.

Nel corso del 2009, il soggetto interessato constatato che digitando il proprio nominativo sui motori di ricerca era ancora possibile visualizzare i due articoli che lo riguardavano richiedeva al direttore responsabile del quotidiano (con tre lettere

raccomandate inviate tra luglio e dicembre 2009) di «espungere dal web gli articoli in questione e di dare notizia dell’assoluzione dedicando all’aggiornamento della notizia lo stesso spazio grafico riservato agli articoli precedenti». Non avendo ricevuto alcun riscontro e constatato che alla data di notifica dell’atto di citazione uno dei due articoli era ancora visibile on-line, veniva adito il Tribunale di Cagliari per dirimere la controversia. In particolar modo, lamentando la lesione dei propri «diritti al nome, immagine, identitИ personale, onore, decoro e reputazione, per illegittima violazione

dei limiti della continenza e della pertinenza nell’esercizio del diritto di cronaca», l’interessato richiedeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza e della notizia inerente all’assoluzione con il medesimo spazio grafico riservato all’articolo, oltre al risarcimento dei danni morali quantificati in € 50.000,00.

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