L’avv. Vincenzo Jandoli, partner di Lexsential è autore di un articolo pubblicato oggi dal quotidiano ItaliaOggi che riguarda la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha bocciato le esclusive nazionali nella gestione della proprietà intellettuale.
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La corte di giustizia boccia le esclusive nazionali nella gestione della proprietà intellettuale
Diritti d’autore senza confini
I giudici Ue: nessun privilegio per gli intermediari italiani
Nessun privilegio per gli intermediari italiani dei diritti d’autore.
La restrizione delle attività di gestione alle sole società italiane è illegittima. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue con sentenza del 21 marzo 2024, relativa alla causa C‑10/22: Liberi editori e autori (LEA) contro Jamendo SA. LEA è un’associazione di editori e autori incaricata di licenziare l’uso del repertorio amministrato da Soundreef su territorio italiano.
In Italia l’attività di intermediazione in materia di diritti d’autore è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e altri enti italiani iscritti nell’elenco degli organismi legittimati all’intermediazione dei diritti d’autore.
Tra questi la Lea. La Jamendo, società di diritto lussemburghese, è un’entità di gestione indipendente dei diritti d’autore non iscritta a detto elenco.
Poiché la Jamendo stava svolgendo la propria attività in Italia, Lea si è rivolta al tribunale di Roma per inibire la stessa dal proseguire detta attività, poiché non era iscritta in detto albo e in quando non fosse di diritto italiano.
Il Tribunale di Roma si è rivolto alla Corte di Giustizia Ue chiedendo se la direttiva [2014/26] sulla gestione collettiva dei diritti d’autore osti a una normativa di uno stato Ue che escluda la possibilità per le entità di gestione indipendenti di un altro paese Ue di prestare servizi nel primo di tali stati.
La Corte ha osservato che la normativa esistente in Italia, art.180 della legge sul diritto d’Autore (L’attività di intermediario per gestione dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla S.I.A.E. ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35) è una restrizione alla concorrenza.
Tuttavia, ha aggiunto che per costante giurisprudenza, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce un motivo imperativo di interesse generale (sentenza del 27 febbraio 2014) che può derogare al divieto delle restrizioni sulla libera concorrenza. E l’art.180 può essere giustificata per la protezione del diritto d’autore. Tuttavia, la Corte ha osservato che questo articolo poiché impedisce del tutto a qualsiasi entità di gestione indipendente, a prescindere dagli obblighi normativi cui essa è soggetta in forza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilita, di esercitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato UE, risulta andare oltre quanto è necessario per proteggere il diritto d’autore.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che la normativa italiana contestata non sia compatibile col diritto Ue. E ha concluso che l’art. 56 del Trattato Ue in combinato disposto con la direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, osta alla preclusione di società di gestione straniere.