UK general elections 2024: impact on companies. Employment law and Equality Act reforms

L’articolo di Ezio La Rosa e Annie Jandoli dal titolo “UK general elections 2024: impact on companies. Employment law and Equality Act reforms“, illustra – in vista delle elezioni generali del Regno Unito del 4 luglio 2024 – quali saranno i possibili cambiamenti legislativi contenuti nei programmi elettorali dei principali partiti politici.

Sono state analizzate le principali proposte del “New Deal for Working People” del Labour Party, del “Bold Action. Secure Future. Strong Leadership” del Conservative Party e del “For a Fair Deal” dei Liberal Democrats. Le proposte dei partiti includono modifiche sostanziali alla definizione dello status dei dipendenti, ai diritti dei lavoratori, al lavoro flessibile e alle retribuzioni. Inoltre, l’articolo evidenzia i possibili cambiamenti all’Equality Act 2010 che potrebbero avere ripercussioni sulla parità di genere e sulle politiche antidiscriminatorie sul luogo di lavoro.

Leggi l’articolo integrale in inglese.

Celestino Quarato su ItaliaOggi «Segreti industriali, la richiesta di descrizione va respinta se è esplorativa»

Celestino Quarato firma un articolo per ItaliaOggi dal titolo «Segreti industriali, la richiesta di descrizione va respinta se è esplorativa».

L’articolo

«La richiesta di descrizione cautelare di un segreto industriale, se esplorativa, va respinta. Con ordinanza pubblicata il 12 giugno 2024, il  Tribunale di Firenze, in sede di reclamo in composizione collegiale, ha chiarito che i risultati della descrizione concessa inaudita altera parte non sono utilizzabili per la conferma della stessa misura di descrizione nel contraddittorio delle parti, se la conferma di una misura cautelare si basa sull’esito delle operazioni di descrizione svolte antecedentemente all’attivazione del contraddittorio. La controversia ha ad oggetto la contestata sottrazione di segreti industriali di una società aerospaziale, da parte di un suo ex dipendente. Inizialmente, con ricorso ex art. 129 c.p.i., la società datrice di lavoro aveva instaurato un procedimento cautelare volto ad ottenere la descrizione inaudita altera parte dei dispositivi informatici del proprio ex dipendente, per ricercare la prova dell’illecita sottrazione di alcuni progetti aziendali. Il giudice monocratico aveva dapprima concesso la misura richiesta e poi, nel contraddittorio con il resistente, ha revocato la descrizione per mancanza della prova di un’effettiva attività illecita. Pertanto, la ricorrente ha proposto reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. al fine di ottenere la revoca dell’ordinanza di rigetto e la conferma della descrizione. Anche in sede collegiale, il Tribunale di Firenze ha respinto le domande della reclamante, stabilendo che la conferma di una misura cautelare deve basarsi sull’esistenza, antecedente e indipendente dai risultati della descrizione, dei presupposti per la concessione della misura stessa. Ciò significa che, anche se nel corso di una descrizione dovesse essere trovato materiale potenzialmente idoneo a provare l’illecito, tali risultanze non potrebbero essere utilizzate per giustificare la conferma della descrizione, essendo necessario che i presupposti per la conferma preesistano alla stessa attività di descrizione.Al riguardo, la ricorrente stessa aveva sostenuto che solo mediante la descrizione sarebbe stato possibile verificare se il resistente detenesse ancora documenti aziendali. Il Tribunale ha interpretato questa affermazione ritenendo, da un lato, che sia un non-senso affermare che una prova possa essere ammessa o non ammessa a seconda del suo risultato e, dall’altro, che proprio la citata affermazione della fosse una chiara indicazione del carattere esplorativo della richiesta. Ergo, il Tribunale riafferma la necessità di fondare le richieste di descrizione su elementi concreti.»

 

Vincenzo Jandoli e Agata Sobol raccomandati nella classifica di IAM

La Piattaforma Globale IP IAM, focalizzata sulla selezione dei migliori professionisti nel settore del diritto industriale ha inserito i partner Agata Sobol e Vincenzo Jandoli nella graduatoria mondiale dei «Recomended individuals», per l’anno 2024.

IAM si concentra sulla valutazione delle performance di tutti i professionisti che si occupano di proprietà industriale e brevetti nel mondo, utilizzando, per formare le proprie graduatorie, un mix di strumenti che vanno dalla business intelligence alla ricerca sul campo, alle interviste ai clienti.

Secondo IAM, “Vincenzo Jandoli is praised as a brilliant partner during patent infringement matters. He prepares airtight defences and demonstrates great strategic focus, as well as deep understanding of IP law and patent legislation.” e “Agata Sobol impresses clients with her detailed knowledge of Italian law and EU law, and her excellent courtroom presence. Fluent in English, French, Spanish, Italian and Polish, her international experience, commercial awareness and diverse legal background have seen her successfully assist clients with their patenting issues.”

Vincenzo Piccarreta su Il Sole 24 Ore sul marchio dei prodotti importati dai paesi extra spazio economico europeo

Vincenzo Piccarreta, socio di Lexsential, avvocato esperto di diritto della proprietà intellettuale e industriale, firma un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore di commento a una recente Sentenza della Corte  d’Appello di Catania.

La pronuncia  riguarda l’ipotesi di violazione di marchio nei casi di commercializzazione di prodotti importati da paesi che si trovano al di fuori dello spazio economico europeo.

L’importanza della decisione riguarda le conseguenze significative della commercializzazione di prodotti importati senza il consenso del titolare dei marchi e sancisce che la violazione del marchio possa avvenire anche se i beni non sono contraffatti.

Questa circostanza è spesso sottovalutata dagli operatori commerciali, con conseguenze giuridiche e patrimoniali molto significative.

L’articolo è pubblicato online da NTPlus Diritto de Il Sole 24 Ore, a questo link, di seguito l’incipit.


Chi vende deve verificare se il titolare del marchio ha dato il consenso

Non è sufficiente che il controllo lo esegua solo l’importatore

La Corte di appello di Catania con sentenza del 15 maggio ha ribadito e chiarito a quali condizioni i prodotti importati da Paesi extraeuropei (o, meglio, extra Spazio economico europeo) possano essere commercializzati senza violare lo stesso marchio che li contraddistingue. La violazione del marchio può infatti sussistere nonostante i beni siano “originali”, discendendone tutti gli effetti, anche risarcitori, della contraffazione. Tale circostanza spesso è sottovalutata dagli operatori commerciali.

Il caso riguarda la commercializzazione in Italia di lenti a contatto recanti i marchi di una società multinazionale leader nel settore oftalmico, importate da Paesi extra See senza il consenso della titolare dei marchi. Già nel 2015, il Tribunale di Catania aveva accertato la violazione del marchio e imposto un’inibitoria con obbligo di ritiro dal mercato, omettendo però di pronunciarsi sugli utili conseguiti mediante la violazione.

Nel giudizio d’appello, la Corte ha riformato la decisione del Tribunale riconoscendo che dall’illecito discende l’obbligo di risarcire i danni subiti dal titolare del marchio e di attribuirgli gli utili conseguiti.