Celestino Quarato su ItaliaOggi «Segreti industriali, la richiesta di descrizione va respinta se è esplorativa»

Celestino Quarato firma un articolo per ItaliaOggi dal titolo «Segreti industriali, la richiesta di descrizione va respinta se è esplorativa».

L’articolo

«La richiesta di descrizione cautelare di un segreto industriale, se esplorativa, va respinta. Con ordinanza pubblicata il 12 giugno 2024, il  Tribunale di Firenze, in sede di reclamo in composizione collegiale, ha chiarito che i risultati della descrizione concessa inaudita altera parte non sono utilizzabili per la conferma della stessa misura di descrizione nel contraddittorio delle parti, se la conferma di una misura cautelare si basa sull’esito delle operazioni di descrizione svolte antecedentemente all’attivazione del contraddittorio. La controversia ha ad oggetto la contestata sottrazione di segreti industriali di una società aerospaziale, da parte di un suo ex dipendente. Inizialmente, con ricorso ex art. 129 c.p.i., la società datrice di lavoro aveva instaurato un procedimento cautelare volto ad ottenere la descrizione inaudita altera parte dei dispositivi informatici del proprio ex dipendente, per ricercare la prova dell’illecita sottrazione di alcuni progetti aziendali. Il giudice monocratico aveva dapprima concesso la misura richiesta e poi, nel contraddittorio con il resistente, ha revocato la descrizione per mancanza della prova di un’effettiva attività illecita. Pertanto, la ricorrente ha proposto reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. al fine di ottenere la revoca dell’ordinanza di rigetto e la conferma della descrizione. Anche in sede collegiale, il Tribunale di Firenze ha respinto le domande della reclamante, stabilendo che la conferma di una misura cautelare deve basarsi sull’esistenza, antecedente e indipendente dai risultati della descrizione, dei presupposti per la concessione della misura stessa. Ciò significa che, anche se nel corso di una descrizione dovesse essere trovato materiale potenzialmente idoneo a provare l’illecito, tali risultanze non potrebbero essere utilizzate per giustificare la conferma della descrizione, essendo necessario che i presupposti per la conferma preesistano alla stessa attività di descrizione.Al riguardo, la ricorrente stessa aveva sostenuto che solo mediante la descrizione sarebbe stato possibile verificare se il resistente detenesse ancora documenti aziendali. Il Tribunale ha interpretato questa affermazione ritenendo, da un lato, che sia un non-senso affermare che una prova possa essere ammessa o non ammessa a seconda del suo risultato e, dall’altro, che proprio la citata affermazione della fosse una chiara indicazione del carattere esplorativo della richiesta. Ergo, il Tribunale riafferma la necessità di fondare le richieste di descrizione su elementi concreti.»

 

Gianluca Pojaghi coautore del volume Crisi e resilienza del diritto d’autore di Giappichelli

L’avvocato Gianluca Pojaghi  of counsel di Lexsential ha contribuito alla stesura del volume, edito da Giappichelli Editore: «Crisi e Resilienza del Diritto d’Autore – il recepimento italiano della direttiva 790/2019», curato dalla Prof. Maria Letizia Bixio.

L’opera, appena pubblicata, analizza, articolo per articolo, il processo di implementazione in Italia della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Il contributo di Gianluca si concentra sulla norma che istituisce la partecipazione degli editori ai proventi per le limitazioni ai diritti (reprografia e copia privata), introdotta dal Legislatore unionista, e quindi da quello italiano, a seguito della cosiddetta sentenza “Reprobel”. La norma analizzata è l’art. 70-quinquies della Legge sul Diritto d’Autore (la n. 633 del 22 aprile 1941).

Secondo la presentazione dell’editore, la Direttiva copyright ha reso necessario che il legislatore italiano intervenisse sul testo della legge 633/1941 che riguarda la protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi.

L’intervento è richiesto per coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della materia perseguiti dall’Unione Europea nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale che si pone obiettivi ampi e superiori.

 

La presentazione del volume da parte dell’editore Giappichelli

L’opera, redatta a più mani, è indirizzata a giuristi teorici, professionisti  e operatori del settore delle opere digitali.

Il volume, secondo l’Editore Giappichelli: « Propone un approfondimento di tutti gli istituti, neo-formati o riformati dalla Direttiva, con riferimento anche alle possibili ricadute nel sistema interno. Mediante uno schema snello, ciascun capitolo mira a dirimere i primi dubbi interpretativi del nuovo dettato normativo per offrire, grazie al contributo qualificato dei più illustri studiosi nazionali della materia, la comprensione critica di quei correttivi che il legislatore europeo aveva previsto fossero assunti in sede attuativa per affrontare le dure sfide poste dalla digitalizzazione alle tradizionali forme di sfruttamento delle opere protette».

Sabrina Peron ha pubblicato per la nota rivista «Responsabilità civile e previdenza» della Giuffrè una nota di commento alla cassazione in tema di discriminazione

Sabrina Peron, of counsel di Lexsential, ha pubblicato una nota a sentenza dal titolo «Libertà di espressione e tutela del diritto a non venire discriminati», sulla rivista «Responsabilità civile e previdenza» edita dalla casa editrice giuridica Giuffrè Francis Lefebvre.

La nota a sentenza riguarda in particolare il commento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 16 agosto 2023 n. 24686 che riguarda i diritti della personalità, la discriminazione per motivi razziali e la violazione della dignità delle persone. La Corte richiama nella sentenza a numerosi atti legislativi comunitari e nazionali, tra cui il D. Lgs. 18/8/2015 n. 142.

Il caso riguarda l’utilizzo dell’espressione clandestini nei confronti di richiedenti asilo stranieri arrivati sul suolo nazionale. L’appellativo costituisce in sé  un atto discriminatorio per contrasto con il principio di tutela della dignità umana. La Cassazione ha accolto la domanda di risarcimento proposta da una associazione di assistenza agli stranieri nei confronti di un partito politico che aveva affisso in prossimità del centro di accoglienza un manifesto che si riferiva ai migranti con l’appellativo di clandestini.

In tema di discriminazione, la molestia per ragioni di razza o di etnia è integrata da qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo nei confronti della etnia.

La nota a sentenza di Sabrina Peron è consultabile all’indirizzo web: www.iusexplorer.it/riviste/home

 


Sabrina Peron è un avvocato di grande esperienza e assiste clienti, italiani e stranieri, nei settori del diritto dell’informazione, in particolare dell’informazione economica e finanziaria, del diritto d’autore, diritto sportivo e tutela diritti della personalità: reputazione, privacy, oblio, immagine e identità personale.

In questo particolare ambito è conosciuta e apprezzata anche per le numerose pubblicazioni in riviste giuridiche e la sua partecipazione ai convegni.
Svolge altresì attività legale nell’ambito del diritto commerciale e societario dove ha acquisito esperienza nei settori della responsabilità degli amministratori, della contrattualistica, della concorrenza.

L’arbitrato dopo la riforma Cartabia. Agata Sobol e Gianluca Pojaghi tra gli autori per Zanichelli editore

L’arbitrato dopo la riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022 – Arbitrati speciali – Profili evolutivi

Questo il titolo del volume in uscita per Zanichelli editore che contiene numerosi contributi.

contiene numerosi contributi, tra cui quelli di Agata Sobol  e Gianluca Pojaghi  che affrontano rispettivamente il tema dell’arbitrato nelle controversie brevettuali, nel Capitolo 7 e le controversie arbitrali in materia di diritto d’autore e, in particolare, nel mondo della musica, contenute nel Capitolo 5.

Agata in particolare si concentra nell’ambito del procedimento arbitrale avanti l’Unified Patent Court (UPC), del quale descrive  i profili tecnici e strategici della procedura arbitrale avanti il PMAC (Patent Mediation and Arbitration Centre).

Gianluca si concentra sulla analisi dell’evoluzione storica della normativa a partire dalla originaria previsione legislativa, passando per l’analisi delle più avanzate e recenti discipline comunitarie fino alla descrizione tecnica e strategica delle procedure per la risoluzione delle controversie affidate all’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

I temi trattati da Gianluca riguardano le controversie arbitrabili e i diritti indisponibili, la direttiva n. 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (direttiva «Collecting»), la direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e i diritti connessi
nel mercato unico digitale (direttiva «Digital Market»), e le procedure per la risoluzione delle controversie affidate alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Il volume, secondo l’editore: «offre una panoramica dell’arbitrato partendo dalla recente riforma Cartabia».

Si sviluppa in tre parti di cui la prima dedicata alle novità introdotte dalla riforma, con il commento delle norme del codice riformate e i più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. La seconda dedicata agli arbitrati speciali e all’arbitrato internazionale e la terza aperta alle prospettive di applicazione dell’arbitrato in prospettiva, anche in settori fino ad oggi inesplorati o poco praticati come il diritto dei consumatori, il diritto d’autore e il diritto di famiglia, l’intelligenza artificiale e l’applicazione delle neuroscienze.

Vincenzo Jandoli firma un commento sul marchio «Pablo Escobar» per Italia Oggi

Il quotidiano Italia Oggi ha pubblicato un intervento a firma dell’avvocato Vincenzo Jandoli, partner di Lexsential ed esperto di diritto della proprietà intellettuale e industriale che riguarda un curioso caso affrontato dal Tribunale dell’Unione Europea con sentenza del 17 aprile 2024, relativa al caso T 255/23.

Leggi l’articolo su Italia Oggi (in abbonamento)

Nell’articolo si evidenzia come il nome del noto narcotrafficante colombiano non possa essere registrato come marchio denominativo.

Lo scorso settembre 2021 la società portoricana Escobar Inc. ha chiesto la registrazione del segno denominativo Pablo Escobar come marchio UE per vari prodotti all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L’intenzione era evidentemente quella di pubblicizzare e commercializzare prodotti, tra cui profumi, accessori, pelletteria e abbigliamento con il brand ispirato al nome del noto narcotrafficante scomparso nel 1993.

«Ebbene, queste persone assocerebbero il marchio Pablo Escobar alle attività illecite di traffico di droga e ai crimini e alle sofferenze che ne derivavano, quindi, in contrasto con i valori e le norme morali fondamentali prevalenti nella società spagnola e alla base della cultura», scrive Vincenzo Jandoli nell’articolo.

L’EUIPO ha rifiutato la registrazione con la ragione dell’«impedimento assoluto» ai sensi dell’articolo 7.1(f) del regolamento Ue n. 1001/2017  in base al quale non possono essere registrati marchi che siano contrari all’ordine pubblico e al buon costume.

L’Ufficio ha espresso una valutazione basandosi sulla percezione, in particolare, del pubblico di lingua spagnola e giudicato applicabile la restrizione prevista dal regolamento.


L’avvocato Jandoli firma numerosi articoli per Italia Oggi e Italia Oggi Sette, in tema di marchi e brevetti, materia della si occupa in via esclusiva dall’inizio della sua carriera e, oggi, ai massimi livelli.  

È entrato nel 1994 nello studio del Prof. Franzosi, leader in Europa nel diritto industriale, , diventando partner nel 2000. Per poi concludere la propria esperienza in quello studio come Managing Partner per poi entrare con il suo team come socio  nel 2023 in Lexsential.

Vincenzo si occupa di contenzioso e consulenza nel campo brevettuale, marchi, design, copyright, concorrenza sleale, pubblicità e contrattualistica relativa alla tutela della tecnologia e soluzioni innovative. 

La sua esperienza si estende all’attività accademica in Italia e all’estero e svolge una intensa attività convegnistica e di pubblicista.

Vincenzo Jandoli interviene su Italia Oggi sulla proposta di regolamento per la Compentence Center che si occuperà di royalty per brevetti SEP.

Il quotidiano economico e giuridico Italia Oggi ha pubblicato un contributo a firma dell’Avv. Vincenzo Jandoli, equity partner di Lexsential, in merito alla proposta di regolamento sugli Standards Essential Patents. Ne riportiamo di seguito un estratto.

Conciliazione per i brevetti SEP

Ieri si è riunita la Commissione del parlamento europeo per una prima votazione sulla proposta di regolamento europeo relativo ai brevetti essenziali meglio noti come Standard Essential Patents (SEP).

Nella proposta di regolamento è prevista, quale principale novità, l’istituzione di un organo istituzione chiave: il Competence Center presso l’Ufficio europeo di tutela della proprietà intellettuale (Euipo) ad Alicante, in Spagna. Tra i suoi compiti rientrerà la gestione della fase di conciliazione obbligatoriamente preliminare a qualunque contenzioso in caso di violazione di SEP e determinazione della royalty per il loro utilizzo.

Prima di analizzare i singoli compiti di questo centro è opportuno, però, un chiarimento su cosa siano i SEP e le relative licenze.

SEP è un brevetto che rivendica un’invenzione che dev’essere necessariamente (nel senso che non vi è altra strada percorribile) utilizzata (per esempio dai produttori di dispositivi mobili) per conformarsi a uno standard tecnico (un complesso di requisiti tecnici a cui i prodotti realizzati in un determinato settore devono uniformarsi).

Ciò al fine ultimo di permettere l’interoperabilità (reciproca compatibilità) tra dispositivi di diversi produttori (tipico esempio: lo standard WiFi, o 4G o 5G).

La dichiarazione di essenzialità di un brevetto per un determinato standard è fatta dal titolare stesso del brevetto, che è tenuto a concedere in licenza SEP a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair, Reasonable, and non-discriminatory, da cui l’acronimo FRAND).

La licenza è necessaria in quanto, se il prodotto è compatibile con lo standard, allora riprodurrà necessariamente l’insegnamento brevettato, e la sua produzione o commercializzazione integrerà – in assenza di licenza- una contraffazione.


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Sabrina Peron interviene sulle discriminazioni di genere nello sport

La rivista «Nuoto.com» ha pubblicato una riflessione a firma dell’Avv. Sabrina Peron, of counsel di Lexsential, in merito alla partecipazione di atleti transgender alle competizioni di nuoto in acque libere.
Ne riportiamo di seguito un estratto.

Riflessioni aperte sugli atleti transgender e il nuoto in acque libere

Il “Daily News Of Open Water Swimming” ha recentemente pubblicato un interessante articolo, a firma di Steven Munatones(nuotatore di acque libere e autore di numerosi articoli e libri in materia – a questo link la sua biografia DNOWS – Le notizie quotidiane sul nuoto in acque libere (dailynewsofopenwaterswimming.com), per stimolare il dibattito della comunità di nuoto in acque libere sugli atleti transgender.

L’articolo muove da una duplice constatazione.

Da un lato, la constatazione delle polemiche e delle discussioni che hanno attraversato il mondo del nuoto negli USA dopo che Lia Thomas è diventata la prima atleta transgender a vincere una gara della NCAA Division I ai campionati del 2022 (in proposito si rinvia al nostro articolo a questo link Nuoto: alla ricerca del difficile equilibrio tra inclusività e parità di condizioni – Nuoto.com). Polemiche che hanno interessato soprattutto la questione di un possibile vantaggio delle atlete transgender su quelle cinsgender, vantaggio che potrebbe essere non del tutto eliminato dalle cure ormonali.

Dall’altro lato, constatazione che nel nuoto in acque libere tutto sommato vi è un certo bilanciamento di risultati tra uomini e donne; anzi quest’ultime  soprattutto nelle ultramaratone – hanno stabilito record assoluti Si pensi ad Arianna Bridi e a Marcela Cunha che nel 2020 si sono classificate al 1° e 2° posto assoluto nella storica Maratona Capri-Napoli di 36 km in 6 ore e 4 minuti, battendo il record assoluto maschile e femminile; oppure a SarahThomas, finora la prima ed unica persona al mondo ad attraversare a nuoto la Manica per quattro volte consecutive (nuotando circa 84 miglia in 54 ore e 10 minuti) e il North Channel per due volte consecutive (notando circa 45 miglia in 21 ore e 46 minuti).


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Nota a sentenza di Sabrina Peron sul diritto all’aggiornamento delle notizie di cronaca.

La «Rivista Giuridica Sarda» ha pubblicato una nota a sentenza a firma dell’Avv. Sabrina Peron, of counsel di Lexsential di commento alla sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 519/2021 che riguarda il diritto all’aggiornamento delle notizie pubblicate sulle testate on-line.

Il principio giuridico sul quale ruotano la pronuncia e il commento, ribadito dalla Corte, è che: «Per le testate giornalistiche non sussiste alcun obbligo generale e automatico di aggiornamento e/o di rimozione delle notizie una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo; tuttavia, l’interessato ha sempre diritto di richiedere l’aggiornamento e/o la cancellazione dei suoi dati.

Il diritto all’aggiornamento della notizia, che si traduce nella facoltà di richiedere alla testata giornalistica l’aggiornamento dei propri dati, risponde, per un verso, e in via prioritaria, all’interesse del singolo a non vedere la rappresentazione della propria identità vincolata ad informazioni non contestualizzate con le vicende successive e, quindi, parziali e sostanzialmente non vere; per altro verso risponde indirettamente anche all’interesse della collettività ad un’informazione tempestiva e, soprattutto, corretta e completa».

Il commento è stato ripreso anche dal quotidiano Italia Oggi in data 17 gennaio 2024.
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Corte d’appello di Cagliari, 15 dicembre 2021, n. 591 con nota di Sabrina Peron

«Il diritto all’aggiornamento delle notizie di cronaca»

La fattispecie per cui è causa ha origine da un caso di cronaca giudiziaria: un soggetto viene arrestato in presunta fragranza di reato di furto di piante d’olivo. Il quotidiano l’Editrice Alfa, in data 10.3.2008, dИ la notizia dell’arresto con un articolo nel quale riporta anche i dati personali dell’arrestato (nome, cognome, residenza e etИ). A seguito della convalida dell’arresto e del rinvio a giudizio, in data 11.3.2008, viene pubblicato un secondo articolo di aggiornamento. Entrambi gli articoli vengono diffusi anche tramite la testata on-line del quotidiano. Successivamente, con sentenza del 29.5.2009 (quindi dopo circa 14 mesi dalla pubblicazione degli articoli sopra citati), il tribunale pronuncia assoluzione con formula piena, il quotidiano non dИ perШ notizia circa l’esito favorevole del processo.

Nel corso del 2009, il soggetto interessato constatato che digitando il proprio nominativo sui motori di ricerca era ancora possibile visualizzare i due articoli che lo riguardavano richiedeva al direttore responsabile del quotidiano (con tre lettere

raccomandate inviate tra luglio e dicembre 2009) di «espungere dal web gli articoli in questione e di dare notizia dell’assoluzione dedicando all’aggiornamento della notizia lo stesso spazio grafico riservato agli articoli precedenti». Non avendo ricevuto alcun riscontro e constatato che alla data di notifica dell’atto di citazione uno dei due articoli era ancora visibile on-line, veniva adito il Tribunale di Cagliari per dirimere la controversia. In particolar modo, lamentando la lesione dei propri «diritti al nome, immagine, identitИ personale, onore, decoro e reputazione, per illegittima violazione

dei limiti della continenza e della pertinenza nell’esercizio del diritto di cronaca», l’interessato richiedeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza e della notizia inerente all’assoluzione con il medesimo spazio grafico riservato all’articolo, oltre al risarcimento dei danni morali quantificati in € 50.000,00.

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